A cura del Dott. Recchia Luca
Come sappiamo, il mese di Marzo contiene, tra le altre, la scadenza per il versamento del saldo IVA annuale. Questa scadenza corrisponde, per i soggetti che calcolano l’imposta in oggetto trimestralmente, alla liquidazione dell’ultimo trimestre 2020, al netto dell’acconto Iva dovuto. Non vengono trattati in questa sede i contribuenti che determinano l’Iva con cadenza mensile, il cui eventuale saldo (sempre al netto dell’acconto Iva dovuto) si sarebbe dovuto corrispondere entro la data del 16.01.2021.
In particolare, l’imposta emersa dalla dichiarazione annuale deve essere corrisposta a mezzo modello F24 entro il 16.03.2021, purchè l’importo desumibile dal quadro VL sia maggiore del limite di Euro 10,33 euro (10 euro, per effetto degli arrotondamenti in dichiarazione).
A sua volta, il saldo emerso dalla dichiarazione iva può essere versato in un’unica soluzione ovvero tramite rateazione, sempre a partire dal mese di Marzo sino, al massimo, al mese di Novembre.
In quest’ultimo caso, l’importo delle rate successive alla prima dovrà essere maggiorato dello 0,33% mensile.
Infine, il versamento del saldo IVA può essere differito alla scadenza per il pagamento delle imposte sui redditi con una maggiorazione dello 0,4%.
Le possibili alternative per il versamento del saldo Iva
Come anticipato, il versamento del saldo IVA potrà essere effettuato in un’unica soluzione entro la scadenza del 16.03.2021. In alternativa, è possibile procedere al pagamento tramite rateizzazione, tenuto conto che la somma dovuta dovrà essere versata entro la data del 16.11.2021.
Per chi opta per il versamento rateale, va considerato che quelle successive alla prima dovranno scontare una maggiorazione dello 0,33% mensile.
Unica eccezione è costituita dal mese di Agosto 2021: come di consueto gli adempimenti fiscali che hanno scadenza dal 01.08 al 20.08 di ogni anno, possono essere espletati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.
Alternativamente alla rateizzazione si può decidere di differire il saldo IVA 2021, che può essere pagato entro il termine di scadenza delle imposte sui redditi.
In particolare, il saldo IVA potrà essere differito:
- al 30.06.2021, con maggiorazione percentuale pari allo 0,40% per ogni mese ovvero frazione di mese compresa nel periodo che va dal 16.03 sino al 30.06;
- al 31.07.2021, sfruttando l’ulteriore differimento di 30 giorni e con un’ulteriore maggiorazione pari allo 0,40%.
Va evidenziato che anche i soggetti aventi esercizio non coincidente con l’anno solare possono avvalersi del differimento del versamento dell’IVA, versando l’imposta entro la data del 30.06, indipendentemente dai diversi termini di versamento delle imposte sui redditi.
Nel caso di differimento del saldo IVA al termine di versamento delle imposte sui redditi è possibile inoltre optare per la rateizzazione, maggiorando l’importo da versare dapprima con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16.03 e, successivamente, aumentando della misura dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.
La compilazione del modello F24 per il versamento
Al fine di effettuare il versamento del saldo IVA sarà necessario presentare il modello F24 esclusivamente in modalità telematica.
All’interno dello stesso bisognerà indicare nell’ambito della sezione “Erario” il codice tributo “6099” e indicare come anno di riferimento “2020” (ossia l’anno d’imposta di competenza dell’IVA a debito).
Nell’ipotesi di rateizzazione del saldo IVA, il versamento potrà essere effettuato indicando nel modello F24 il codice tributo “1668” (interessi rateali), nonché il numero della rata che si sta versando ed il numero complessivo delle rate che si è deciso di effettuare.
A titolo esemplificativo, quindi, il contribuente che intende effettuare il versamento del saldo IVA utilizzando le nove rate massime previste, dovrà compilare il modello F24, indicando nel campo rateazione “0109” in sede di pagamento della prima rata, “0209” nel caso di pagamento della seconda e così via.