VALUTAZIONI DI FINE ANNO – PARTE II – IL CALCOLO DELL’ACCONTO AL 30.11.2022

A cura del Dott. Recchia Luca

Introduzione

Come sappiamo la scadena del 30.11.2022 rappresenta il termine ultimo per pagare la seconda o unica rata di acconto dovuta sulle imposte dirette (Irpef, Ires – sul fronte Irap va fatto un discorso a parte) da parte di lavoratori dipendenti, pensionati, partite IVA, sulla base di quanto emerso dalla dichiarazione dei redditi.

Passiamo quindi in rassegna le regole per capire chi paga il secondo acconto IRPEF 2022 e come fare il calcolo.

IRPEF/IRES, secondo acconto in scadenza il 30.11.2022: come si determina e chi lo paga

Sono tenuti a versare l’acconto Irpef/Ires (a seconda dei casi) i titolari di partita IVA, i dipendenti e i pensionati per i quali l’imposta dichiarata nell’anno, al netto di detrazioni, crediti d’imposta, ritenute ed eccedenze risulti superiore a Euro 51,65 (Euro 20,66 per le società di capitali).

L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno e deve essere versato in una o due soluzioni, a seconda dell’importo:

  • unico versamento, entro il 30.11, se l’acconto è inferiore a Euro 257,52;
  • due rate, se l’acconto è pari o superiore a Euro 257,52:
    • la prima, corrispondente al 40% (ovvero 50% per soggetti ISA) insieme al saldo,
    • la seconda, pari al 60% (50% per soggetti ISA) entro il 30.11.

A differenza del primo acconto, il secondo acconto non può essere rateizzato, ed entro la fine di novembre bisogna versare l’importo integrale delle imposte dovute (salvo l’istituto del ravvedimento operoso).

Secondo acconto IRPEF 2022: calcolo con metodo storico o previsionale

Non sono cambiate le regole da considerare ai fini del calcolo dell’acconto Irpef/Ires, che può essere determinato secondo due metodologie:

  • metodo storico: il versamento viene determinato in funzione dell’importo dell’imposta dovuta nell’anno precedente. Di conseguenza, in caso di redditi costanti o crescenti nel tempo, il versamento degli acconti con il metodo storico consente al contribuente di non dover versare imposta a saldo. Il metodo storico è particolarmente conveniente nel caso in cui il contribuente considerato abbia redditi sostanzialmente costanti o crescenti rispetto all’anno precedente; può diventare sconveniente nel momento in cui tali redditi si rivelino decrescenti;
  • metodo previsionale: consiste nel procedere con il calcolo del secondo acconto Irpef/Ires basandosi sul reddito che si prevede di raggiungere nell’anno in corso. Il vantaggio consiste nella possibilità di pagare quanto effettivamente dovuto in caso di reddito di fine periodo inferiore a quello dell’anno precedente. Il principale svantaggio consiste nel fatto che, in caso di versamento inferiore a quanto effettivamente dovuto, è prevista l’applicazione della sanzione per insufficiente versamento (pari al 30% della maggiore imposta dovuta).

Il metodo previsionale è solitamente adottato in situazioni in cui quindi la dichiarazione dei redditi fa emergere un calo delle entrate rispetto all’annualità precedente, in modo da non pagare più di quanto si prevede di dover versare effettivamente per l’anno d’imposta di riferimento.

Acconti Irap 2022 per imprese individuali ed esercenti arti e professioni

Un discorso a parte va fatto invece in materia di Irap.
La legge di Bilancio 2022, infatti, a partire dal periodo 2022esclude dall’IRAP le persone fisiche, stabilendo che l’IRAP “non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997”.
Atteso il chiaro dettato normativo (l’IRAP “non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali” – comprese, ovviamente, quelle “ausiliarie” di cui all’art. 2195 c.c. – “ed esercenti arti e professioni”), la disposizione limita la sua portata agevolativa esclusivamente alle persone fisiche (lavoratori autonomi, imprese individuali), per cui le società di qualunque tipo ed oggetto (di capitale, di persone, semplici) e le associazioni professionali continueranno ad essere soggette a tributo. L’esclusione in oggetto vale quindi a prescindere dalla presenza o meno del requisito di autonoma organizzazione.
Ovviamente questa esclusione comporta dunque l’esclusione di tali soggetti dal pagamento del 2°acconto Irap dovuto entro fine Novembre 2022, in virtù del fatto che questi soggetti a partire dal periodo 2022 sono esclusi a livello soggettivo dal suddetto tributo.
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