VALUTAZIONI DI FINE ANNO – PARTE I: INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

A cura del Dott. Recchia Luca

Introduzione

Avvicinandosi il termine del periodo 2022, diventa di rilevante attualità il tema delle agevolazioni fiscali correlate all’acquisto di beni strumentali:  vista la riduzione del credito d’imposta per gli investimenti eseguiti successivamente al periodo 2022, potrebbe diventare urgente valutare la fattibilità di un’operazione in tempi rapidi, senza aspettare eventuali proroghe o rinnovi che potrebbero arrivare con la prossima manovra.

Proprio per questo motivo va fatta chiarezza perché lo scenario normativo è molto articolato, sia per le norme già approvate nel precedente esercizio (legge 234/21), sia per le novità introdotte negli ultimi mesi (Dl Aiuti 50/22); ed è molto facile fare confusione nell’individuare la corretta misura del tax credit. Ecco dunque le varie ipotesi di investimento in beni materiali e immateriali.

Come vedremo nel prosieguo, i soggetti esercenti attività di impresa possono beneficiare del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali “ordinari” (beni materiali e immateriali diversi da quelli 4.0 indicati negli allegati A e B annessi alla legge n. 232/2016), nonchè del credito d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (inclusi, rispettivamente, negli allegati A e B annessi alla legge n. 232/2016); gli esercenti arti e professioni possono, invece, accedere solamente al credito d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali “non 4.0”.

1 – BENI STRUMENTALI “ORDINARI” NON RIENTRANTI IN INDUSTRIA 4.0

Con riferimento a questa tipologia di beni strumentali, diversi da quelli 4.0 indicati negli allegati A e B, annessi alla Legge n. 232/216, la legge di Bilancio 2022 ha modificato la norma riguardante il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovimateriali e immateriali, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

L’agevolazione, riguardante gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati a decorrere dalla data del 16.11.2020, si applica, alle stesse condizioni e negli stessi limiti, anche per gli investimenti effettuati da esercenti arti e professioni.
Requisiti soggettivi
L’agevolazione si applica nei confronti di:
  • imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dalla dimensione, dal settore economico di appartenenza, nonchè dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato;
  • esercenti arti e professioni, anche se l’attività viene svolta in forma associata, nonchè nel caso di soggetti che esercitano come attività principale quella professionale e al contempo come attività secondaria quella di impresa;
  • enti non commerciali con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata.
Oltre ai requisiti di cui sopra, al fine di fruire del credito spettante è necessario garantire il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Sono escluse le imprese in stato di fallimento, liquidazione volontaria, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale di cui alla legge fallimentare o al codice della crisi di impresa o ad altre leggi speciali (anche ove sia ancora in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni).
Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive previste dalla normativa in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
Oggetto dell’investimento
L’agevolazione riguarda gli investimenti effettuati in beni materiali e immateriali nuovistrumentali all’esercizio d’impresa o dell’arte e professione, fatta eccezione per le seguenti casistiche:
  • mezzi di trasporto a motore di cui all’art. 164 Tuir (es. autovetture e autocaravan, aeromobili da turismo, navi, imbarcazioni da diporto);
  • fabbricati e costruzioni;
  • beni per i quali sono previsti coefficienti di ammortamento inferiori alla percentuale del 6,5% (di cui al D.M. 31.12.1988);
  • particolari beni indicati nell’allegato 3 annesso alla legge di Stabilità per il 2016 – legge n. 208/2015 (condutture, condotti, materiale rotabile, ecc.);
  • beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Poiché la norma riconosce il credito d’imposta per beni materiali e immateriali “nuovi”, l’agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati.
Come già evidenziato, il credito è riconosciuto alle imprese per gli investimenti in beni strumentali:
  •  materiali “Industria 4.0” (di cui all’all. A annesso alla legge n. 232/2016);
  • immateriali “Industria 4.0” (di cui all’all. B annesso alla legge n. 232/2016);
  • materiali “non 4.0” (diversi da quelli di cui all’all. A annesso alla legge n. 232/2016);
  • immateriali “non 4.0” (diversi da quelli di cui all’all. B annesso alla legge n. 232/2016).
Misura del credito di imposta
Per i beni materiali e immateriali “non 4.0” il credito d’imposta è riconosciuto in misura percentuale al costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a:
  • Euro 2 milioni, per gli investimenti in beni strumentali materiali;
  • Euro 1 milione, per gli investimenti in beni strumentali immateriali.
La misura del credito d’imposta è diversamente articolata a seconda della data in cui avviene l’acquisto del bene. In particolare:
  • per gli acquisti effettuati nel periodo intercorrente dal 16.11.2020 sino al 31.12.2021 – ovvero entro la data del 30.06.2022, purchè entro la data del 31.12.2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione – il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo medesimo;
  • per gli acquisti effettuati nel periodo intercorrente dal 01.01.2022 sino al 31.12.2022 – ovvero entro la data del 30.06.2023, purchè entro la data del 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione- il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo medesimo.
Utilizzazione del credito di imposta
Il credito d’imposta:
  • non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile IRAP;
  • è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto di quanto detto nel punto di cui sopra, non porti al superamento del costo sostenuto.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione del bene.
Nel caso in cui, entro il 31.12 del secondo esercizio successivo a quello di entrata in funzione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso ovvero sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Al solo fine di consentire al Ministero dello Sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative in parola, è previsto che le imprese che si avvalgono di tali misure sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero.
Il modello di comunicazione deve essere trasmesso al Ministero dello Sviluppo economico entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti, vale a dire entro il 30.11.2022, per gli investimenti realizzati nel periodo 2021 ed entro il 30.11.2023 per gli investimenti effettuati nell’anno 2022.
Esempio di calcolo del risparmio
Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il contribuente deve calcolare l’importo del credito e indicarlo nel quadro RU della dichiarazione dei redditi riguardante il periodo di riconoscimento del credito (ossia l’anno successivo a quello di entrata in funzione del bene). Come si è detto la compensazione del credito deve avvenire in 3 quote annuali di pari importo.
Si supponga che una società acquisti, in data 30.06.2022, un impianto “non 4.0” per un corrispettivo di Euro 150.000+IVA. Il bene entra in funzione nel 2022. Trattandosi di un bene strumentale materiale “non 4.0”, acquistato nel 2022, spetta un credito d’imposta pari al 6% del costo determinato ai fini delle imposte sul reddito, nel limite massimo di costi ammissibili pari a Euro 2 milioni.
Il credito d’imposta spettante è pari a: 150.000 x 6% = Euro 9.000.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione del bene:
  • 2022: Euro 3.000 euro;
  • 2023: Euro 3.000 euro;
  • 2024: Euro 3.000 euro.

2 – BENI STRUMENTALI MATERIALI 4.0

La scadenza del 31.12.2022 è importante anche per l’acquisto di beni materiali rientranti tra le fattispecie di cui alla tabella A della legge 232/16 (per comodità definiti “4.0”). Si tratta di beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese. In tal caso la misura del credito d’imposta per gli investimenti effettuati sino alla data del 31.12.2022 su beni nuovi rientranti in queste fattispecie:

  • è fissata al 40%del costo per gli investimenti sino a Euro 2,5 milioni;
  • è fissata al 20% del costo per gli investimenti superiori a Euro 2,5 milioni e sino a Euro 10 milioni;
  • è fissata al 10% del costo per gli investimenti superiori a Euro 10 milioni e sino a Euro 20 milioni.

Resta ferma la finestra temporale “allargata”, ossia il caso in cui l’investimento venga effettuato entro la data del 30.06.2023, tuttavia entro la data del 31.12.2022 il relativo ordine deve risultare accettato dal venditore e deve essere avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Per gli anni successivi al periodo 2022 le misure del credito di imposta risultano rimodulate. In particolare, per gli investimenti effettuati nel periodo 01.01.2023 – 31.12.2025, ovvero entro il 30.06.2026 purchè entro la data del 31.12.2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, la misura del credito di imposta:

  • è fissata al 20%del costo per gli investimenti sino a Euro 2,5 milioni;
  • è fissata al 10% del costo per gli investimenti superiori a Euro 2,5 milioni e sino a Euro 10 milioni;
  • è fissata al 5% del costo per gli investimenti superiori a Euro 10 milioni e sino a Euro 20 milioni.

Il credito di imposta per investimenti in queste tipologie di beni rientranti nell’allegato A di cui alla legge 232/2016, è fruibile in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione del bene oggetto dell’agevolazione.

3 – BENI STRUMENTALI IMMATERIALI 4.0

Per l’acquisto di beni immateriali di cui alla Tabella B allegata alla legge 232/2016 (es. software specifici, system integration, piattaforme e applicazioni), connessi a investimenti in beni materiali industria 4.0 (di cui all’all. B della legge n. 232/2016), la misura del credito d’imposta era fissata nel 20% del costo di acquisizione e comprendeva gli acquisti eseguiti in un arco temporale che andava dal 16.11.2020 sino al 31.12.2022. Su questo punto però è intervenuto il Decreto Aiuti, con l’articolo 21, che ha incrementato l’aliquota del credito d’imposta al 50% per i soli investimenti effettuati nel periodo 2022, ferma restando la solita deroga di cui sopra per le consegne eseguite entro il 30.06.2023 (nel senso che anche in questo caso l’aliquota dell’ agevolazione è del 50%).

Il limite massimo di spesa previsto per queste tipologie di beni ammonta in ogni caso a Euro 1.000.000.

La misura viene rimodulata, come nel caso di cui sopra, per gli anni successivi. Per riepilogare, la misura del credito di imposta è pari al:

  • 50% nel 2022 (in luogo del 20%), come sopra accennato, modifica stabilita dall’art. 21 del Decreto Aiuti che ha incrementato la misura del bonus, limitatamente agli investimenti effettuati dal 01.01.2022 al 31.12.2022, ovvero entro il termine lungo del 30.06.2023, a condizione che entro il 31.12.2022 il venditore abbia accettato il relativo ordine e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione);
  • 20% per gli investimenti effettuati nel periodo 2023;
  • 15% per gli investimenti effettuati nel periodo 2024;
  • 10% per gli investimenti effettuati nel periodo 2025.

Il credito di imposta per investimenti in queste tipologie di beni rientranti nell’allegato B di cui alla legge 232/2016, è fruibile in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione del bene oggetto dell’agevolazione.

Perizia – in quali casi

Per i beni tecnologicamente avanzati materiali e immateriali, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli rispettivamente negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a Euro 300.000 è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

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