A cura del Dott. Recchia Luca
Introduzione
Una delle fattispecie più frequenti che si ravvisa nella prassi in materia di Superbonus in condominio, corrisponde al caso di uno o più condòmini non concordi nell’effettuare i lavori ammessi per godere della detrazione del 110 per cento. Come ci si comporta in questi casi?
A tal proposito è intervenuta recentemente Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 620 del 22.09.2021.
La situazione specifica
Nel caso specifico illustrato nell’interpello, ad opporsi all’esecuzione dei lavori ammessi al superbonus è una pubblica amministrazione, proprietaria di alcuni appartamenti di un condominio composto anche da unità abitative detenute da privati acquirenti.
La proposta che viene evidenziata è costituita dall’accollo delle spese a uno o più condomini, posto che non verrà dato l’assenso in assemblea.
Superbonus in condominio: recenti modifiche
Il superbonus del 110 per cento, disciplinato dall’articolo 119 del decreto Rilancio, è stato oggetto di diverse modifiche, volte a semplificare le regole applicative dell’agevolazione e chiarirne alcuni aspetti di natura pratica.
Tra queste, si segnalano le novità previste dal decreto n. 104/2020 (Decreto Sostegni) e dalla Legge di Bilancio 2021, che sono intervenute per regolamentare le ipotesi di lavori condominiali nel caso di dissenso da parte di uno o più condòmini.
L’art. 119, co. 9-bis afferma: “Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.”
Alla luce di queste modifiche, ecco che con la risposta all’interpello n. 620 del 22.09.2021, interviene Agenzia Entrate al fine di disciplinare i casi di mancato accordo da parte di tutti i condòmini.
Superbonus in condominio, le soluzioni se la assemblea non è unanime
Come sopra evidenziato, alla luce delle ultime modifiche, la delibera dell’assemblea relativa ai lavori condominiali relativi il superbonus del 110 per cento, necessita di essere approvata dalla maggioranza degli intervenuti e in ogni caso per almeno un terzo del valore dell’edificio.
Questo comporta che se non tutti sono concordi nell’eseguire tali lavori ma si perfeziona tale requisito (maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio), è ammessa la possibilità che l’assemblea di condominio approvi l’imputazione dell’intera spesa a uno o più condòmini.
Controlli effettuati
Questa decisione implica delle conseguenze anche in merito agli eventuali controlli successivi alla fruizione dell’agevolazione fiscale.
L’Agenzia delle Entrate conclude infatti affermando che in caso di non corretta fruizione del superbonus ne risponderanno esclusivamente il condòmino o i condòmini che ne hanno fruito. Resta quindi escluso da ogni controllo e rischio chi non ha approvato i lavori e di conseguenza non ha partecipato all’esecuzione degli stessi.