A cura del Dott. Recchia Luca
Premessa
In data 31.12.2020 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020). Con il presente contributo vengono riepilogate le numerose novità in tema di FISCO, IMPRESE E FAMIGLIE.
Proroga interventi di recupero del patrimonio edilizio
- Con riferimento alle spese sostenute sino al 31.12.2021, viene prorogata la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di Euro 96.000,00 euro per unità immobiliare.
- Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nella medesima norma citata (art. 16-bis del TUIR).
Proroga interventi di riqualificazione energetica degli edifici
- Viene prorogata al 31.12.2021 la detrazione IRPEF/IRES spettante per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. In sostanza, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute nel periodo intercorrente tra il 06.06.2013 e il 31.12.2021. Per completezza si ricorda che, a partire dal 01.01.2018, per alcune tipologie di interventi, l’aliquota della detrazione spettante è pari al 50%.
Proroga e potenziamento bonus “mobili”
- Con riferimento alle spese sostenute nell’esercizio 2021, viene prorogato il c.d. “bonus mobili”. Rilevano, in tal senso, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dal 01.01.2020.
- Dal 01.01.2021, viene altresì elevato il limite massimo di spesa detraibile da Euro 10.000 a Euro 16.000.
Superbonus 110% – proroga e altre novità
- In materia superbonus 110% si segnalano le seguenti novità:
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- vengono inclusi tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi effettuati su edifici formati da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
- viene prevista la proroga dalla detrazionesino alla data del 30.06.2022 (per gli IACP invece sino al 31.12.2022). Va evidenziato che il superbonus spetta anche nel caso in cui le spese siano sostenute entro il 31.12.2022 nel caso di interventi effettuati da condomini (nonchè edifici plurifamiliari con un solo proprietario con non più di 4 unità immobiliari), per i quali, alla data del 30.06.2022, siano stati eseguiti lavori in percentuale almeno pari al 60% dell’intervento. Analogamente, gli istituti autonomi case popolari (IACP) possono fruire dell’agevolazione per le spese sostenute sino al 30.06.2023 purchè alla data del 31.12.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo. La parte di spesa sostenuta nell’esercizio 2022 dovrà essere ripartita tra gli aventi diritto in nr. 4 quote annuali di pari importo (in luogo di 5);
- il superbonus viene esteso alle seguenti fattispecie:
- interventi volti alla eliminazione di barriere architettoniche di cui all’art. 16bis, co,1, lett. e) TUIR, purchè eseguiti congiuntamente ad altri interventi trainanti;
- interventi volti a installare impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;
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- Il superbonus può essere applicato anche con riferimento a interventi effettuati su edifici privi di attestato di prestazione energetica (APE), perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico delle superfici di cui alla lett. a) dell’art. 119 co. 1 del DL 34/2020, raggiungano una classe energetica in fascia A (si fa presente che la disposizione si applica anche nel caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente);
- viene chiarito inoltre che una unità immobiliare si può definire “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per il gas; impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale;
- si interviene sulla detrazione per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettricinegli edifici prevedendo che per le spese sostenute dal 01.07.2020 sino al 30.06.2022, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ammessi alla detrazione al 110%, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110% (da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022) nel rispetto dei seguenti limiti di spesa e fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:
- 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- 1.500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;
- 1.200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine.
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- viene stabilito che le disposizioni in materia di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (in luogo delle detrazioni fiscali), si applicano anche nei confronti dei soggetti che sostengono nell’esercizio 2022 le spese per gli interventi ammessi al superbonus;
- con riferimento all’obbligo di assicurazione per i professionisti,viene specificato che non è necessario stipulare una nuova polizza assicurativa, ma è sufficiente integrare quella già esistente, a condizione che la polizza già stipulata non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione e abbia un massimale non inferiore a 500.000 euro inserendo la copertura del rischio di asseverazione dell’art. 119 del decreto Rilancio.
Bonus facciate – proroga
- La detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili (c.d. “bonus facciate”), è prorogata sino al 31.12.2021.
Bonus verde – proroga
- Per l’anno 2021 è prorogato il c.d. “bonus verde”. Ne deriva quindi che la detrazione del 36% spetta:
- per le spese documentate ed effettivamente sostenute nel periodo intercorrente dl 01.01.2018 sino al 31.12.2021;
- sino ad un ammontare complessivo massimo di spesa pari a Euro 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo.
Spese veterinarie – massimale di spesa aggiornato
- Dal 01.01.2021, per le spese veterinarie è elevato da Euro 500 a Euro 550 l’importo massimo detraibile su cui calcolare la detrazione di imposta del 19%.
Esclusione versamento prima rata Imu
- Con riferimento all’esercizio 2021 non è dovuta la prima rata dell’IMU relativa:
- agli immobili adibiti a stabilimenti balneari lacuali, marittimi e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
- agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, agli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed &breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- agli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- agli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Proroga della rideterminazione del costo fiscale di terreni e partecipazioni non quotate
- Viene disposta la proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate disciplinata dalla L. n. 448/01.
- Da ciò deriva quindi che per l’anno 2021 sarà consentito a:
- persone fisiche, ovvero
- società semplici, ovvero
- enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia
- di rivalutare il costo o valore di acquisto dei terreni o delle partecipazioni non quotate posseduti alla data del 01.01.2021, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) – c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.
- Per poter optare per questo regime, occorrerà che entro il giorno 30.06.2021:
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- un professionista abilitato (es. dottore commercialista, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri una perizia di stima del terreno o della partecipazione oggetto di analisi;
- il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva interamente, ovvero, nel caso di rateazione, limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.
- Si ricorda che l’ammontare dell’imposta sostitutiva è pari all’11% sul valore di perizia del terreno o della partecipazione non quotata.
Riallineamento dei valori di avviamento
- Viene prevista la possibilità di riallineare, tramite il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 3%, i valori civili e fiscali dell’avviamento e delle altre attività immateriali iscritte nei bilanci dell’esercizio in corso al 31.12.2019 (nel previgente assetto normativo il beneficio era invece riservato ai soli beni immateriali quali marchi, brevetti, licenze ecc.).
Credito di imposta per investimenti in beni strumentali
- E’ previsto un nuovo credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati:
- dal 16.11.2020 al 31.12.2022 ovvero
- con termine “lungo” sino al 30.06.2023, a condizione che entro il 31.12.2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione
- A sua volta dobbiamo fare delle distinzioni all’interno del credito di imposta citato. In particolare:
- il credito d’imposta “generale”, ossia quello relativo agli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi non rientranti nella categoria “4.0”, è riconosciuto alle imprese e agli esercenti arti e professioni:
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- per gli investimenti effettuati nel periodo intercorrente tra il giorno 11.2020 e il giorno 31.12.2021, nella misura del 10% del costo (elevata al 15% per gli investimenti nel lavoro agile) e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
- per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 6% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
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- Il credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali “4.0”, compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, è riconosciuto (in questo caso solamente alle imprese):
- per gli investimenti effettuati dal 11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro;
- per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.
- Il credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali “4.0”, compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, è riconosciuto (in questo caso solamente alle imprese):
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- Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto per tutto il periodo agevolato:
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- nella misura del 20% del costo;
- nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
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- Il credito d’imposta:
- è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24;
- spetta per i beni materiali e immateriali (sia “ordinari” che “4.0”) in tre quote annuali di pari importo (1/3 all’anno);
- con riferimento ai soggetti aventi ricavi/compensi inferiori a Euro 5 milioni, i quali hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” dal 16.11.2020 al 31.12.2021, spetta in un’unica quota annuale;
- nel caso di investimenti in beni “ordinari” è utilizzabile a partire dall’anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione.
- Nella fattura di acquisto dei beni deve essere indicato il riferimento normativo dell’agevolazione.
- Per i beni rientranti nella tecnologia “4.0” e di costo unitario superiore a Euro 300.000,00 è richiesta una perizia asseverata.
Credito di imposta per ricerca, sviluppo e innovazione
- Viene prorogato dall’anno 2020 all’esercizio 2022 il credito d’imposta per gli investimenti in:
- ricerca e sviluppo
- transizione ecologica
- in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.
- Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d’imposta spetta (ferme restando le specifiche maggiorazioni previste per il Mezzogiorno):
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- in misura pari al 20% della relativa base di calcolo;
- nel limite massimo di 4 milioni di euro.
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- Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d’imposta è riconosciuto:
- in misura pari al 10% della relativa base di calcolo o al 15% in caso di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;
- nel limite massimo di 2 milioni di euro.
- Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d’imposta è riconosciuto:
- in misura pari al 10% della relativa base di calcolo;
- nel limite massimo di 2 milioni di euro.
- Il credito d’imposta è utilizzabile:
- esclusivamente in compensazione tramite il modello F24;
- in tre quote annuali di eguale importo;
- a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione;
- subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.
Credito di imposta formazione 4.0
- Viene prorogato al 2022 il credito d’imposta per la formazione 4.0, con ampliamento dei costi ammissibili.
Credito di imposta per la quotazione delle PMI
- Viene prorogato al 2021 il credito d’imposta sui costi di consulenza relativi alla quotazione delle PMI.
Credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno
- Viene prorogato all’esercizio 2022 il credito d’imposta per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Molise, Abruzzo, Sardegna.
Credito di imposta adeguamento pubblici esercizi
- Con riguardo al credito d’imposta legato all’adeguamento degli ambienti di lavoro, viene anticipato alla data del 30.06.2021 (in luogo della precedente, corrispondente al giorno 31.12.2021) il termine per:
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- utilizzare in compensazione il credito nel modello F24; ovvero
- cedere il credito.
Credito di imposta per investimenti pubblicitari
- Con riferimento al credito di imposta per investimenti pubblicitari la legge di stabilità interviene prevedendo una proroga all’esercizio 2022.
- Specificamente, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari è concesso:
- a lavoratori autonomi, imprese, enti non commerciali;
- nella misura del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati su quotidiani e periodici anche in formato digitale (escluse quindi radio e TV);
- entro il limite massimo pari e Euro 50 milioni per ciascun anno.
Credito di imposta per cuochi professionisti
- Viene riconosciuto un credito d’imposta a favore dei cuochi professionisti (dipendenti o autonomi) presso alberghi e ristoranti, in misura pari al 40% delle spese sostenute per:
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- l’acquisto di beni strumentali durevoli, ovvero
- per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività.
- Tale credito riguarda le spese di cui sopra sostenute nel periodo intercorrente tra il giorno 01.01.2021 e il giorno 30.06.2021.
- Il credito d’imposta:
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;
- può alternativamente essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Credito di imposta per sistemi di filtraggio acqua
- Viene istituito un credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile.
- Possono fruire dell’agevolazione:
- le persone fisiche;
- i soggetti esercenti arti, professioni ovvero attività d’impresa;
- gli enti non commerciali.
- Il credito spetta per le spese:
- sostenute nel periodo intercorrente dal giorno 01.01.2021 al giorno 31.12.2022;
- per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti;
- fino ad un ammontare complessivo non superiore:
- per le persone fisiche non esercenti attività economica, a Euro 1.000,00 per ciascuna unità immobiliare e,
- per gli altri soggetti, a Euro 5.000,00 per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.
- Il credito d’imposta è pari al 50% delle suddette spese, fermo restando il limite delle risorse stanziate.
- Sarà emanato uno specifico provvedimento sulle modalità di fruizione dell’agevolazione.
Legge Sabatini
- La Legge di Stabilità interviene sulla disciplina della “Nuova Sabatini” (articolo 2 del D.L. n. 69/2013), estendendo a tutte le domande l’erogazione del contributo statale in un’unica soluzione. Tale fattispecie, ricordiamo, era sinora prevista per i soli finanziamenti di importo non superiore a 200.000 euro. Un decreto ministeriale dovrà prevederne le relative modalità.
Incentivi auto bassa emissione CO2
- La Legge di Stabilità conferma per l’esercizio 2021 il contributo statale per l’acquisto di nuovi autoveicoli (cat. M1) a ridotte emissioni di CO2. In particolare:
- per gli acquisti di autoveicoli con emissioni di CO2 da 0 a 60 g/km, il contributo statale è pari a:
- Euro 2.000 nel caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad euro 6 e immatricolato antecedentemente alla data del 01.01.2011;
- Euro 1.000 euro in mancanza di rottamazione.
- Il contributo è concesso purchè il venditore riconosca uno sconto analogo al contributo statale e purchè il veicolo nuovo abbia un prezzo ufficiale inferiore a Euro 50.000 al netto dell’IVA. Esso è cumulabile con il c.d. ecobonus per l’acquisto di veicoli elettrici ed ibridi previsto per gli anni 2020 e 2021;
- per gli acquisti di autoveicoli con emissioni di CO2 superiori a 61 g/km e fino a 135 g/km, il contributo scende a Euro 1.500. Gli autoveicoli nuovi devono essere di classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e gli acquisti vanno effettuati dal 01.01.2021 al 30.06.2021. È richiesta la rottamazione di un veicolo immatricolato antecedentemente alla data del 01.01.2011 ed il contributo statale è concesso a condizione che il venditore riconosca uno sconto di Euro 2.000 euro e che il veicolo nuovo abbia un prezzo ufficiale inferiore a Euro 40.000 al netto dell’IVA.
- per gli acquisti di autoveicoli con emissioni di CO2 da 0 a 60 g/km, il contributo statale è pari a:
- E’ previsto inoltre un contributo statale per l’acquisto, dal 01.01.2021 sino al 30.06.2021, diveicoli per il trasporto merci nuovi di categoria N1 (fino a 3,5 tonnellate) nonché di autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica. Il contributo è differenziato in base alla Massa Totale a Terra (MTT) del veicolo, all’alimentazione ed all’eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4, con importi che vanno da Euro 1.200 a Euro 8.000 nel caso di rottamazione, mentre in mancanza di rottamazione il contributo va da un minimo di Euro 800 euro sino a un massimo di Euro 6.400.
- Per gli anni intercorrenti dal 2021 al 2026 viene riconosciuto il contributo per l’acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi, rifinanziando il relativo Fondo di Euro 20 milioni per ciascuno degli anni intercorrenti dal 2021 al 2023 e per Euro 30 milioni per ciascuno degli anni intercorrenti dal 2024 al 2026, alle medesime condizioni della misura di cui all’articolo 1, comma 1057, della legge n. 145 del 2018.
- Vengono incrementate le risorse per promuovere la mobilità sostenibile del “Programma sperimentale buono mobilità”, di Euro 100 milioni per il 2021, per finanziare gli acquisti di biciclette e altri mezzi di mobilità personale elettrica effettuati dal 04.05.2020 al 02.11.2020.
Bonus TV
- Il contributo ai costi a carico degli utenti finali per l’acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva, disciplinato dall’art. 1 co. 1039 lett. c) della L. 27.12.2017 n. 205, è esteso all’acquisto e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva, al fine di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2.
Kit Digitalizzazione
- Viene prevista la concessione, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, di un dispositivo mobile in comodato gratuito dotato di connettività per un anno o di un bonus di valore equivalente, da utilizzare per medesime finalità, al ricorrere delle seguenti condizioni:
- nuclei familiari con un valore dell’ISEE inferiore a Euro 20.000, con
- almeno un componente iscritto ad un ciclo di istruzione scolastica o universitaria e
- non titolari di un contratto di connessione internet o di un contratto di telefonia mobile.
- Può essere concesso un telefono ad un solo soggetto per nucleo familiare e nel limite complessivo di spesa massima di Euro 20 milioni per l’anno 2021.
- Le modalità di accesso al beneficio dovranno essere definite con decreto del Presidente del Consiglio o con decreto del Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione.
Voucher occhiali da vista
- A favore dei membri di nuclei familiari con un valore ISEE non superiore a Euro 10.000,00 annui, si riconosce un contributo in forma di voucher una tantum di importo pari a Euro 50 euro per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive.
Bonus idrico
- Viene introdotto un bonus, pari a Euro 1.000, a favore delle persone fisiche residenti in Italia, da utilizzare, entro il 31.12.2021, per interventi effettuati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari aventi come oggetto:
- sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto; e
- di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua.
- La definizione delle modalità e dei termini per l’erogazione e l’ottenimento del bonus è demandata ad un apposito decreto ministeriale.
Garanzia SACE
- Intervenendo sull’articolo 1 del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020), viene prorogata al 30.06.2021 l’operatività della Garanzia Italia e si estende l’ambito di applicazione della garanzia concessa da SACE:
- alle cessioni dei crediti pro soluto;
- verso operazioni di finanziamento con rinegoziazione del debito, purché si preveda l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell’importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello rinegoziato.
Disciplina straordinaria del Fondo garanzia PMI
- Viene disposta la proroga sino al 30.06.2021 della disciplina straordinaria del Fondo Garanzia PMI, di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto Liquidità (D.L. 23/2020), prevedendo, al contempo, che nel periodo intercorrente dal 01.03.2021 sino al 30.06.2021, le sole mid-cap (ossia le imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499) non potranno più accedere alle garanzie del Fondo, ma saranno ammesse alla garanzia SACE alle condizioni agevolate offerte dal Fondo centrale:
- garanzie a titolo gratuito e fino alla copertura del 90% del finanziamento, per
- un importo massimo garantito fino a Euro 5 milioni, o inferiore,
- tenuto conto dell’ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI.
- Viene poi previsto che i finanziamenti sino a Euro 30.000 eurogarantiti al 100% dal Fondo Garanzia previsti dall’articolo 13, comma 1, lettera m), possono avere una durata massima di 15 anni (contro i 10 anni previsti precedentemente). Il soggetto beneficiario dei finanziamenti già concessi può chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di 15 anni, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d’interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento.
Proroga moratoria PMI
- Viene prorogata al 30.06.2021 la moratoria straordinaria per le PMI.
- Per imprese, liberi professionisti e lavoratori autonomi dotati di partita IVA già ammessi alle misure di sostegno, la proroga è automatica, salvo esplicita rinuncia da far pervenire alla banca entro il 31.01.2021 o, per alcune imprese del comparto turistico, entro il 31.03.2021.
- Per i soggetti che non hanno ancora beneficiato della moratoria, possono farlo presentando apposita richiestaal proprio soggetto finanziatore entro il 31.01.2021.
Disposizioni sulla riduzione di capitale delle società
- Viene disposto che per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31.12.2020 non trovano applicazione gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non operala causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.
- Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Sino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. Le perdite di cui sopra devono essere distintamente indicate nella nota integrativa specificando, in appositi prospetti, la loro origine nonché le movimentazioni intervenute nell’esercizio.
Fondo indennizzo risparmiatori
- Viene modificata la disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR). In particolare, viene specificato che agli azionisti e agli obbligazionisti, in attesa della predisposizione del piano di riparto degli indennizzi, può essere corrisposto un anticipoin misura massima pari al 100% (in luogo del 40% finora previsto) dell’importo dell’indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell’esame istruttorio, qualora ciò non pregiudichi la parità di trattamento dei soggetti istanti legittimati.
IVA agevolata su take away e delivery
- Viene prevista l’applicazione dell’IVA ridotta nella misura del 10%,nei confronti della vendita di cibo tramite asporto ovvero tramite consegna a domicilio.
Esenzione IRPEF redditi agrari
- Per l’anno di imposta 2021 viene prorogata l’esenzione Irpef (totale)per i redditi dominicali ed agrari riferiti a terreni posseduti o condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.
Imposta registro minima terreni agricoli
- La legge di stabilità prevede che, per l’anno 2021, non si applichil’imposta di registro fissa pari a Euro 200 nei confronti dei seguenti atti con le relative caratteristiche:
- atti di trasferimento a titolo onerosodi terreni e relative pertinenze, aventi
- valore economico inferiore o uguale a Euro 5.000, e
- qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, e
- in favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziali.
Sconto IMU e TARI per i pensionati residenti all’estero
- E’ prevista, a favore dei pensionati italiani all’estero, a partire dall’anno 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, purchè non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto:
- la riduzione del 50% dell’IMU;
- la riduzione di due terzi della TARI.
IVA vaccini Covid-19
- Sino al 31.12.2022, sono esenti dall’imposta sull’IVA, con riconoscimento del diritto alla detrazione di quella assolta a monte, le cessioni:
- della strumentazione per diagnostica per COVID-19 e
- le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione.
- Nel periodo intercorrente dal 20.12.2020 sino al 31.12.2022, le cessioni di vaccini contro il Covid-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini sono esenti dall’IVA, con diritto alla detrazione dell’imposta.
Locazioni brevi
- A partire dal periodo di imposta relativo all’anno 2021, il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solamente nel caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamentiper ciascun periodo di imposta.
- Negli altri casi, l’attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume esercitata in forma imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082 del codice civile.
- Tali disposizioni trovano applicazione anche per i contratti stipulati tramite soggetti che svolgonoattività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, i quali mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.
Bonus locazioni tour operator, agenzie di viaggio e imprese turistico-ricettive
- Viene esteso il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, includendo tra i soggetti beneficiari le agenzie di viaggioe i tour operator.
- Si prevede inoltre che per questi ultimi soggetti e per le imprese turistico-ricettive il credito spetti sino al 30.04.2021, in luogo dell’originario termine del 31.12.2020.
Plastic e sugar tax
- Viene prorogata la entrata in vigore della plastic tax alla data del 01.07.2021.
- Si interviene inoltre sulla disciplina della sugar tax:
- allargando la platea dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta
- attenuando le sanzioni amministrative applicabili in caso di mancato adempimento e
- posticipandone la decorrenza al 01.2022.
Lotteria scontrini e cashback
- Viene modificata la disciplina della lotteria degli scontrini, prevedendo che si potrà partecipare alle estrazioni solo ed esclusivamente per gli acquisti effettuati con strumenti di pagamento elettronici(carte di credito, bancomat, ecc). Vengono quindi esclusi dalla lotteria, gli acquisti effettuati in contanti.
- Viene poi chiarito che i rimborsi elargiti con il programma cashbacknon concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono pertanto assoggettati ad alcun prelievo erariale.
Semplificazioni fiscali varie
- Per i contribuenti minori, si allineano le tempistiche di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelle previste per la liquidazione dell’imposta. Per i predetti contribuenti quindi si prevede che l’obbligo di annotazione nel registro delle fatture emesse possa essere adempiuto entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni;
- Per le operazioni con l’estero effettuate a partire dal 01.01.2022, si stabilisce che i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di Interscambio secondo il formato della fattura elettronica e quindi non più attraverso l’esterometro. Sono introdotte nuove sanzioni per omessa o errata trasmissione delle operazioni transfrontaliere;
- Viene estesa all’esercizio 2021 l’esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronicaper i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.
Bollo sulle fatture elettroniche
- Viene previsto che per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio deve ritenersi obbligato in solido al pagamento dell’imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio anche nel caso in cui il documento è emesso da un soggetto terzo per suo conto.
Memorizzazione e trasmissione telematica corrispettivi
- Sul tema vengono apportate alcune novità:
- viene precisato che la memorizzazione elettronicae la consegna dei documenti (se richiesta dal cliente) che attestano l’avvenuta operazione è effettuata non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione;
- viene differita al 01.07.2021 l’operatività dell’utilizzo dei sistemi evoluti di incasso ai fini dell’obbligo di memorizzazione;
- si introduce un nuovo quadro sanzionatorio per le violazioni attinenti agli adempimenti correlati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Bonus affitti per unità immobiliari residenziali
- Per l’anno 2021, viene introdotto un contributo a fondo perduto a favore del locatore che riduce il canone di affitto, alle seguenti condizioni:
- l’immobile deve essere sito in un Comune ad alta tensione abitativa e
- l’immobile oggetto di locazione deve essere abitazione principale del locatario.
- Il contributo è riconosciuto sino alla misura del 50% della riduzione del canone di affitto ed entro il limite massimo annuo di Euro 1.200 per singolo locatore.
- Ai fini della concessione del contributo, il locatore è tenuto a comunicare in via telematica la rinegoziazione del canone di locazione all’Agenzia delle Entrate.
- Le modalità applicative dovranno essere definite con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, compresa la percentuale di riduzione del canone mediante riparto proporzionale, in relazione alle domande presentate.
Assegno unico
- Si incrementa per l’anno 2021 di Euro 3.012,1 milioni il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia e altre misure correlate, le cui risorse sono indirizzate all’attuazione di interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia, nonché al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli.
Contributo per l’acquisto di veicoli elettrici
- E’ previsto un contributo a favore dei soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore a Euro 30.000 che acquistano in Italia, entro il 31.12.2021, anche in locazione finanziaria, veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di categoria M1. L’incentivo corrisponde al 40% del prezzo d’acquistoed è concesso per l’acquisto di auto elettriche con prezzo di listino inferiore a Euro 30.000 al netto dell’IVA e di potenza inferiore o uguale a 150 kW.
- La definizione delle modalità e i termini per l’erogazione del contributo sono demandate a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Sostegno alle madri con figli disabili
- Viene previsto un contributo mensile nella misura massima di Euro 500 netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 a favore delle madri:
- disoccupate o mono-reddito e
- facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%.
Bonus per abbonamenti a quotidiani, riviste e periodici
- Viene introdotto un voucher aggiuntivo di Euro 100 euro per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, riviste e periodici – anche in formato digitale – a favore dei nuclei familiari con ISEE inferiore a 20.000 euro, già beneficiari del voucher di 500 euro per l’acquisizione dei servizi di connessione ad Internet in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2020.
- Le disposizioni attuativesaranno definite con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario di Stato con delega all’informazione e all’editoria, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.
Sospensione scadenza vaglia cambiari
- Vengono sospesi fino al 31.01.2021 i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo intercorrente dal 01.09.2020 al 31.01.2021.
Piattaforma per compensare debiti e crediti commerciali
- Viene demandata ad Agenzia delle Entrate il compito di predisporre una piattaforma telematica dedita alla compensazione di crediti e debiticommerciali tra contribuenti (residenti o stabiliti nel territorio dello Stato) e risultanti dalle fatture elettroniche.
- Sono esclusi dall’ambito di operatività della piattaforma i crediti e i debiti delle amministrazioni pubbliche.
- La compensazione effettuata mediante piattaforma telematica produce i medesimi effetti dell’estinzione dell’obbligazione ai sensi del codice civile, fino a concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il registro delle imprese.
- L’individuazione delle modalità di attuazione e delle condizioni di servizio è delegata a un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.