LE START UP INNOVATIVE – CARATTERISTICHE E NORMATIVA VIGENTE

A cura del Dott. Recchia Marco

Negli ultimi anni, le cosiddette “Startup innovative” sono divenute una realtà degna di nota nel panorama economico italiano. Vediamo nel dettaglio in cosa si sostanziano.

Caratteristiche e requisiti

Una Startup innovativa è configurata come una società di capitali, sottoposta a determinati requisiti, in particolare:

  • impresa di nuova o recente costituzione (massimo 5 anni);
  • avente residenza fiscale in Italia;
  • con fatturato che non supera il limite di Euro 5 milioni;
  • non essere quotata in un mercato regolamentato o altre piattaforme multilaterali di negoziazione;
  • il fatto che non distribuisce utili;
  • avere come oggetto sociale ESCLUSIVO o PREVALENTE lo sviluppo, la produzione e/o la commercializzazione di prodotti o servizi che presentino un elevato valore tecnologico;
  • non essere derivante né da operazioni di scissione o fusione aziendale né da cessioni di rami d’azienda.

Sono previsti ulteriori regolamentazioni per poter definire la Startup come “innovativa”. In merito, la stessa è infatti tenuta a rispettare almeno uno dei seguenti tre requisiti:

  • un ammontare delle spese sostenute per la voce di bilancio “Ricerca, Sviluppo e Innovazione” pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra fatturato e costi di produzione;
  • l’impiego di personale altamente qualificato, indicato in quote in misura pari ad almeno 1/3 come dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, o, alternativamente, non meno di 2/3 come dottori magistrali;
  • la titolarità (o perlomeno l’essere depositari o licenziatari) di almeno un brevetto o privativa industriale, o la titolarità di software registrato SIAE.

Per quanto concerne il primo punto dell’elenco precedente, nella voce “Ricerca, Sviluppo ed Innovazione” ci si riferisce alle spese di sperimentazione, prototipazione e sviluppo, legate al cosiddetto sviluppo precompetitivo e competitivo.

Con riferimento invece al secondo punto dell’elenco precedente, va evidenziato che sono altresì comprese:

  • le spese lorde relative all’impiego di dipendenti interni e/o consulenti esterni nelle attività di ricerca (sono inclusi anche soci ed amministratori);
  • le spese di incubazione (monitoraggio della crescita del progetto ed eventuale fornitura di supporto logistico a costi contenuti laddove necessario) affidate a specialisti certificati.

Infine, con riguardo al terzo punto dell’elenco precedente sono da considerarsi parte integrante della suddetta voce di bilancio le eventuali spese legali per la registrazione e protezione della proprietà intellettuale (ivi compresi i termini e le licenze d’uso).

Tutte le suddette spese devono chiaramente risultare dall’ultimo bilancio approvato, e devono essere necessariamente documentate in nota integrativa. La sola eccezione in tale caso è relativa al primo anno di vita dell’attività: in questo caso, la documentazione di bilancio è sostituita da una dichiarazione ufficiale sottoscritta dal legale rappresentante della società.

Principali agevolazioni

Come detto, le società di capitali che rispettano i requisiti richiesti per la qualifica di “Startup Innovativa” sono sottoposte ad una regolamentazione aziendale “semplificata” sotto diversi punti di vista.

Tra le principali agevolazioni proposte dal Ministero per lo Sviluppo Economico, possiamo annoverare:

  • costituzione digitale; una startup è costituibile attraverso una procedura online con firma digitale. E’ possibile quindi superare il passaggio obbligatorio di costituzione notarile previsto normalmente per le altre società di capitali, con un conseguente risparmio monetario sui costi di avvio. La società andrà quindi iscritta nella sezione speciale dedicata del Registro Imprese, e conseguentemente inserita nella vetrina denominata “#ItalyFrontiers”, rivolta verso eventuali investitori nazionali ed esteri;
  • incentivi Fiscali agli Investimenti: sono presenti agevolazioni fiscali per quanto riguarda le somme investite, corrispondenti a:
    • una detrazione IRPEF pari al 50% delle somme investite nel capitale sociale fino ad un tetto massimo di Euro 100.000 annui, ed una detrazione della quota eccedente, pari al 30%, sino alla somma annua di 1.800.000 Euro annui per le persone fisiche;
    • una deduzione IRES pari al 30% della somma investita nel capitale sociale, fino al limite di Euro 1.800.000 annui.

Le suddette agevolazioni sono vincolate al mantenimento di importi di investimento per un periodo di almeno 3 anni. Si sommi poi che le startup innovative sono ammesse alla stipulazione di contratti di impresa finalizzate all’erogazione del credito d’imposta del 12% per attività di ricerca e sviluppo nei confronti dei soggetti committenti. Tali spese concorrono al calcolo del credito di imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare;

  • possibilità di accesso al Fondo Garanzia PMI: Le Startup Innovative hanno la possibilità di accedere al Fondo di Garanzia per le PMI, che funge da garante per il credito bancario fino all’80% dell’importo necessario per ciascuna operazione a condizioni agevolate che si riepiloga nei seguenti punti:
    • Gratuità dell’intervento;
    • Priorità nell’istruttoria;
    • Meccanicità dell’intervento: non è richiesta una valutazione di business plan e/o metriche di bilancio;
    • Interdizione per l’istituto di credito a richiedere garanzie reali o bancarie sulla parte già coperta dal fondo.
  • Possibilità di accesso a programmi di finanziamento agevolati: le startup innovative possono accedere a programmi di finanziamento agevolati, tra cui gli incentivi “Smart & Start Italia” e “Smart Money” che si possono così riepilogare:
    • “Smart & Start Italia” prevede la possibilità di godere di un incentivo che si concretizza in un finanziamento agevolato per piani di impresa con spese, comprese tra Euro 100.000 e 1.5 milioni di Euro, necessarie per l’acquisto di beni di investimento piuttosto che per finanziare servizi, spese del personale e costi di funzionamento aziendale. Tale finanziamento presenta un tasso di interesse pari a zero, a copertura di un massimo dell’80% delle spese, senza la necessità di fornire alcun tipo di garanzia. Nel caso in cui tale startup fosse a costituzione interamente femminile o Under 36, la copertura può salire al 90%. Un’ulteriore condizione sufficiente a far salire la percentuale di copertura delle spese coperta dal finanziamento è costituita dal caso in cui nell’organigramma dei soci fosse presente un dottore di ricerca italiano (o titolo equivalente), lavorante all’estero e prossimo a tal proposito a trasferire il suo lavoro in Italia.
    • “Smart Money” è dedicato alle startup innovative che intendono sfruttare i servizi ed il know-how specializzato del settore dell’innovazione per definire il proprio progetto aziendale. Tale incentivo consiste nell’erogazione di un contributo a fondo perduto per il sostentamento dei servizi forniti dagli enti deputati (ad esempio gli enti facenti parte del settore dell’incubazione, gli organismi di ricerca ed i cosiddetti “innovation hub”). In un secondo tempo, è possibile richiedere un secondo contributo a fondo perduto se sono presenti enti abilitati o stakeholders qualificati che abbiano investito in Equity nel capitale sociale.
  • Trasformazione “smart” in PMI innovative; decorsi 5 anni e nel rispetto dei requisiti previsti ex lege, le startup avranno la possibilità di trasformarsi in PMI innovative attraverso un sistema semplificato, senza soluzione di continuità, il che consente loro di mantenere tutte le agevolazioni previste.
  • Esonero da diritti camerali ed imposte di bollo: le startup sono esentate dall’obbligo di pagamento dei diritti camerali annuali, nonché di tutti i diritti di segreteria e le imposte di bollo normalmente da pagarsi presso il Registro delle Imprese.
  • Raccolta di capitali tramite “Equity Crowdfunding”; le startup innovative hanno la possibilità di ricevere finanziamenti dai privati tramite il meccanismo denominato “Equity Crowdfunding”. Si tratta di uno strumento tramite cui le innovazioni imprenditoriali possono essere supportate in cambio di azioni, dematerializzate e non, oppure quote societarie. Tale agevolazione è concessa inoltre anche a PMI innovative, OICR ed altre società che investono in startup e PMI innovative.
  • Internazionalizzazione delle imprese tramite ICE: le startup innovative italiane hanno la possibilità di essere promosse e pubblicizzate all’estero mediante i servizi offerti dall’agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE).
  • Disciplina societaria flessibile: è prevista la possibilità per le startup di derogare alla disciplina societaria tradizionale nei seguenti casi:
    • È possibile differenziare le quote, concedendo ad alcune categorie diritti particolari;
    • Compiere operazioni sulle proprie quote;
    • Emettere strumenti finanziari partecipativi;
    • Offrire quote di capitale al pubblico.
  • Disciplina del lavoro flessibile: oltre alla disciplina societaria, le startup innovative sono sottoposte ad una disciplina speciale anche dal punto di vista lavorativo. Nello specifico:
    • È possibile effettuare assunzioni a termine mediante contratti di durata inferiore ai 24 mesi, rinnovabili più volte, fino ai 48 mesi;
    • È escluso l’obbligo di mantenere un rapporto tra contratti di lavoro tempo determinato ed a tempo indeterminato;
    • È possibile inoltre remunerare i propri lavoratori (ed anche i consulenti esterni) con stock option e work for equity, che non entrano nel reddito imponibile (vanno infatti tassate secondo la disciplina del “Capital Gain”).
  • Proroga del termine per la copertura delle perdite: nel caso in cui la startup presenti una diminuzione del capitale al di sotto di 1/3 per perdite, il termine entro il quale deve sussistere la corrispondente riduzione delle stesse è posticipato al secondo esercizio successivo, beneficiando dello slittamento di un anno. Nel caso in cui, invece, il capitale venisse ridotto al di sotto del minimo legale, l’assemblea può godere della proroga annuale in merito agli adempimenti da svolgere: in alternativa alla riduzione immediata del capitale sociale ed al corrispondente aumento dello stesso al livello del minimo legale, i soci hanno la possibilità di rinviare la decisione all’esercizio successivo.
  • Differente applicazione della disciplina sulle società di comodo: le startup innovative sono esentate dall’applicazione della disciplina delle società di comodo ed in perdita sistematica. Non ha infatti l’onere di effettuare i test di operatività per verificare la sussistenza o meno dello stato di società inattiva. Nel caso in cui vengano conseguiti ricavi “non congrui” oppure presenti la sussistenza dello stato di perdita fiscale sistematica non scattano nei suoi confronti gli oneri fiscali previsti per le società c.d. “di comodo”, come l’imputazione di una base imponibile minima ai fini IRAP, o di un reddito minimo.
  • Fail Fast: le startup innovative non sono sottoposte alla disciplina ordinaria per quanto concerne i fallimenti (che si compone di procedura, concordato preventivo ed eventuale liquidazione forzata amministrativa). Il provvedimento è reso dunque più rapido e meno pesante per l’imprenditore, al fine di concedere ad esso la possibilità di riprendere al più presto un nuovo piano imprenditoriale.
  • Differente applicazione della disciplina sulla compensazione dell’IVA: le startup innovative non sono sottoposte all’obbligo di apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti IVA superiori ad Euro 5.000, vedendo spostata tale soglia al valore di Euro 50.000.
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