A cura del Dott. Recchia Luca
- Oltre alla proroga del 2° o unico acconto delle imposte dirette e dell’Irap previsto originariamente entro il termine del mese di Novembre, il Decreto Ristori quater interviene altresì sulle scadenze previste nei mesi di Dicembre 2020. In particolare, è stata prevista la sospensione di alcuni versamenti di tipo fiscale e previdenziale da effettuarsi in via ordinaria nel mese di dicembre 2020, per determinate categorie di contribuentie al verificarsi di determinate condizioni. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.
I versamenti in oggetto
- I versamenti da effettuarsi nel mese didicembre 2020 oggetto di “sospensione” corrispondono ai seguenti:
- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilatie delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali Irpef, la cui scadenza è fissata per il giorno 16.12.2020;
- Iva periodica per i contribuenti mensili relativa al mese di novembre 2020, la cui scadenza è fissata per il giorno 16.12.2020;
- contributi previdenziali e assistenziali, la cui scadenza è fissata per il giorno 16.12.2020;
- acconto IVA 2020, la cui scadenza è fissata per il giorno 28.12.2020, in quanto il giorno 27.12.2020 è festivo.
Requisiti per fruire della sospensione
- I soggetti che potranno fruire della sospensione dei citati versamenti corrispondono a coloro che esercitano attività d’impresa, arte o professione e che:
- a prescindere dalla loro localizzazione se rispettano congiuntamente i seguenti requisiti:
- conseguimento, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 30.11.2020 (2019 per i soggetti solari), di ricavi o compensi in misura pari ovvero inferiore a Euro 50 milioni;
- diminuzione del fatturato o dei corrispettivi conseguiti nel mese di Novembre 2020 in misura pari ad almeno il 33% rispetto al fatturato/corrispettivi conseguiti nel mese di Novembre 2019;
- a prescindere dalla loro localizzazione e senza la necessità di dover rispettare le condizioni precedentemente indicate, se esercenti le attività sospese di cui all’art. 1 DPCM 03.11.2020;
- limitatamente ai soggetti che esercitano le attività nel settore ristorazione con sede legale, ovvero sede operativa ovvero domicilio fiscale nelle c.d. “zone arancioni” o “zone rosse”, come identificate dal Ministro della salute della Salute con ordinanza del 26.11.2020;
- ai soggetti che rientrano neisettori economici indicati nell’allegato 2 Decreto Ristori Bis, ovvero ai soggetti che esercitano l’attività di agenzia di viaggio, tour operator, alberghiera, e aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. “zone rosse”, come identificate dal Ministro della salute della Salute con ordinanza del 26.11.2020;
- ai soggetti che hanno intrapreso l’attività di impresa, arte o professione in data posteriore al giorno 30.11.2019, senza il rispetto delle altre condizioni.
- a prescindere dalla loro localizzazione se rispettano congiuntamente i seguenti requisiti:
- Ricordiamo ancora una volta che il Ministro della salute della Salute, con ordinanza del 26.11.2020, ha stabilito la seguente suddivisione in zone:
-
- zona arancione: Puglia, Basilicata, Umbria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Liguria, e Sicilia;
- zona rossa: Valle d’Aosta, Lombardia, Calabria, Piemonte, Campania, Toscana, Abruzzo e Provincia autonoma di Bolzano.
Scadenza dei versamenti
- I versamenti oggetto di sospensionedi cui sopra potranno essere effettuati, senza applicazione di interessi e sanzioni nelle seguenti modalità:
- un’unica soluzione entro il 03.2021;
- pagamento di quattro rate mensilidi pari importo, versando la prima rata entro il giorno 16.03.2021.