A cura del Dott. Recchia Luca
- Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del c.d. Ristori quater è stata disposta, tra gli altri, la proroga del termine di versamento della seconda ovvero unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi (Irpef e Ires) e dell’Irap, la cui scadenza originaria era fissata per il giorno 30.11.2020 per la generalità dei contribuenti, fatta eccezione per quei soggetti rientranti all’interno della proroga già prevista con l’art. 98 del Decreto Agosto. Vediamo quindi, alla luce anche dei numerosi interventi fatti dal legislatore in questo ambito, chi può o meno fruire della proroga citata.
Soggetti ISA
- Possono fruire innanzitutto dellaproroga al 30.04.2021 i soggetti Isa. Sono inclusi altesì i soggetti aderenti al regime dei minimi/forfetario, i quali calcolano il reddito utilizzando tipologie di criteri forfetari o che presentano cause di esclusione dagli Isa.
- Ricordiamo che i soggetti Isa corrispondono a quei contribuentiche:
- svolgono attività economiche per le quali sono stati approvati gli appositiindici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) e che
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non eccedenti il limitestabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (corrispondente a Euro 5.164.569,00).
- Tali soggetti possono fruire della proroga solamente se rispettano alternativamente uno dei seguenti requisiti:
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- hanno registrato, nel primo semestre dell’anno 2020, una riduzione del fatturato ovvero dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto a quanto conseguito nel primo semestre 2019 ovvero
- a prescindere dal calo di fatturato operano nei settori economici inseriti negli Allegati 1 e 2 di cui al D.L. n. 149/2020 (decreto Ristori-bis), come successivamente integrati dal decreto Ristori-ter e hanno al contempo sede operativa oppure domicilio fiscale nelle c.d. zone “rosse”, ovvero,
- sempre indipendentemente dal calo del fatturato, per i soggetti che esercitano l’attività di servizi di ristorazione operanti all’interno delle aree del territorio nazionale rientranti nella c.d. Zona Arancione.
- Per la individuazione delle zone rosse e arancioni la norma identifica come riferimento l’ordinanza del Ministro della salute della Salute del giorno 26.11.2020. Non rileva dunque la successiva ordinanza del Ministro della salute della Salute del 28.11.2020 che ha disposto il passaggio nell’area arancione delle Regioni Lombardia, Piemonte, Calabria e nell’area gialla per le Regioni Sicilia e Liguria.
Soggetti con fatturato inferiore a 50 milioni di Euro
- Oltre ai soggetti di cui al paragrafo precedente potranno fruire della proroga al 30.04.2021 imprese e professionisti che rispettano alternativamente una delle seguenti condizioni:
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- a prescindere dal fatturato annuo conseguito nell’esercizio 2019 operano nei settori economici inseriti negli Allegati n. 1 e 2 D.L. n. 149/2020aventi domicilio fiscale ovvero sede operativa all’interno della zona rossa come individuata dall’ ordinanza del Ministro della salute della Salute del 26.11.2020 oppure gestiscono ristoranti nelle c.d. zone arancioni come individuate alla data del 26.11.2020, ovvero
- hanno conseguito, nell’esercizio 2019, ricavi/compensi non superiori a 50 milioni di euro, e, inoltre, nel primo semestre 2020 hanno subito un calo del fatturato/corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019.
Soggetti che non fruiscono della proroga
- Imprese e professionisti che non potranno fruire della proroga citata dovranno provvedere al versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi (Irpef e Ires) e dell’Irap entro la data del 10.12.2020.