- una proroga selettiva del c.d. superbonus 110%;
- una stabilizzazione (sino al termine del periodo 2024) di tutti gli altri bonus;
- una modifica sul massimale di spesa riguardante il c.d. bonus mobili;
- una riduzione dell’aliquota di detrazione del c.d. bonus facciate;
- con riferimento alle opzioni “sconto in fattura” e “cessione del credito”, viene prevista la proroga sino all’esercizio 2024 per quanto concerne i bonus edilizi “ordinari” e all’anno 2025 con riferimento alla maxi detrazione;
- una detrazione specifica riguardante gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche in misura pari al 75% delle spese sostenute.
- la proroga per gli esercizi 2022 e 2023 del credito di imposta per sistemi di filtraggio dell’acqua.
Vediamo nel dettaglio le misure previste.
Proroga superbonus 110%
- per gli interventi effettuati dai condomìni e dalle persone fisiche proprietarie uniche o in comproprietà di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate (compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione), da ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale sarà possibile fruire del superbonus sino alla data del 31.12.2025, tuttavia dal periodo 2024 scatta un decalage, infatti:
- la maxi detrazione resterà al 110% sulle spese sostenute sino alla data del 31.12.2023;
- la percentuale di detrazione si ridurrà al 70% per le spese sostenute nel periodo 2024 mentre
- per le spese sostenute nell’esercizio 2025 la detrazione fiscale si ridurrà ulteriormente alla misura del 65%.
- con riferimento gli interventi effettuati dagli IACP, nonchè dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa il superbonus 110% scade alla data del 30.06.2023, tuttavia potrà arrivare sino alla data del 31.12.2023, a condizione che alla data del 30.06.2023 siano già stati ultimati lavori per una percentuale di completamento dell’intervento complessivo pari ad almeno il 60%.
- per gli interventi effettuati da associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nell’apposito registro, limitatamente ai lavori effettuati sugli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi, il superbonus 110% si ferma il 30.06.2022.
Ulteriori bonus edilizi
- la detrazione IRPEF pari al 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, con limite di spesa pari a Euro 96.000 di cui all’art. 16-bis del TUIR;
- il sismabonus “ordinario” (incluso anche quello acquisti) pari alle aliquote del 50-70-75-80-85% (di cui all’art. 16, D.L. n. 63/2013);
- l’ecobonus “ordinario” pari alle aliquote del 50-65-70-75% e il bonus unico pari alle aliquote del 80-85% per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (di cui all’art. 14 del D.L. n. 63/2013). Vengono quindi mantenute le differenze già in vigore tra interventi rientranti nella detrazione del 50% (es. sostituzione di infissi) e nella detrazione del 65%;
- il bonus verde, ossia la detrazione IRPEF in misura pari al 36% per interventi di cura, ristrutturazione e irrigazione del verde privato di cui all’art. 1, commi 12-15, della legge n. 205/2017.
Modifiche al bonus mobili
- classe A per i forni;
- classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie;
- classe F per i frigoriferi e i congelatori, nonchè le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.
Bonus facciate
Sconto in fattura o cessione
- proroga di cessione del credito/sconto fattura all’esercizio 2025 con riferimento alla maxi detrazione 110%;
- proroga di cessione del credito/sconto fattura all’esercizio 2024 con riguardo agli altri bonus edilizi (bonus ristrutturazioni, ecobonus, sismabonus, bonus facciate, colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, installazione di impianti fotovoltaici).
- Euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- Euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio nel caso di edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
- Euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio nel caso di edifici formati da più di 8 unità immobiliari.
Credito di imposta per il sistema di filtraggio dell’acqua