LE NOVITA’ IN MATERIA DI BONUS EDILIZI PER L’ANNO 2022

A cura del Dott. Recchia Luca
Introduzione
A seguito della approvazione della legge di bilancio 2022 vengono introdotte diverse novità, tra gli altri, in materia bonus edilizi.
In particolare, viene prevista:
  • una proroga selettiva del c.d. superbonus 110%;
  • una stabilizzazione (sino al termine del periodo 2024) di tutti gli altri bonus;
  • una modifica sul massimale di spesa riguardante il c.d. bonus mobili;
  • una riduzione dell’aliquota di detrazione del c.d. bonus facciate;
  • con riferimento alle opzioni “sconto in fattura” e “cessione del credito”, viene prevista la proroga sino all’esercizio 2024 per quanto concerne i bonus edilizi “ordinari” e all’anno 2025 con riferimento alla maxi detrazione;
  • una detrazione specifica riguardante gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche in misura pari al 75% delle spese sostenute.
  • la proroga per gli esercizi 2022 e 2023 del credito di imposta per sistemi di filtraggio dell’acqua.

Vediamo nel dettaglio le misure previste.

Proroga superbonus 110%

La legge di Bilancio 2022 prevede in primo luogo una proroga del superbonus 110%, tuttavia con scadenze differenziate a seconda della tipologia di beneficiario.
In particolare, con riferimento agli interventi su edifici unifamiliari abbiamo una situazione notevolmente semplificata rispetto la versione originaria. Per gli interventi effettuati da persone fisiche su unità immobiliari autonome (es. loft, villette con accesso indipendente), la maxi detrazione potrà essere richiesta per le spese sostenute per l’intero periodo 2022, a condizione che entro la data del 30.06.2022 siano stati effettuati lavori in misura pari ad almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Per quanto riguarda invece condomini, IACP e cooperative i termini sono più lunghi. Abbiamo infatti la seguente situazione:
  • per gli interventi effettuati dai condomìni e dalle persone fisiche proprietarie uniche o in comproprietà di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate (compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione), da ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale sarà possibile fruire del superbonus sino alla data del 31.12.2025, tuttavia dal periodo 2024 scatta un decalage, infatti:
    • la maxi detrazione resterà al 110% sulle spese sostenute sino alla data del 31.12.2023;
    • la percentuale di detrazione si ridurrà al 70% per le spese sostenute nel periodo 2024 mentre
    • per le spese sostenute nell’esercizio 2025 la detrazione fiscale si ridurrà ulteriormente alla misura del 65%.
  • con riferimento gli interventi effettuati dagli IACP, nonchè dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa il superbonus 110% scade alla data del 30.06.2023, tuttavia potrà arrivare sino alla data del 31.12.2023, a condizione che alla data del 30.06.2023 siano già stati ultimati lavori per una percentuale di completamento dell’intervento complessivo pari ad almeno il 60%.
  • per gli interventi effettuati da associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nell’apposito registro, limitatamente ai lavori effettuati sugli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi, il superbonus 110% si ferma il 30.06.2022.

Ulteriori bonus edilizi

La legge di Bilancio 2022 stabilizza sino alla data del 31.12.2024:
  • la detrazione IRPEF pari al 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, con limite di spesa pari a Euro 96.000 di cui all’art. 16-bis del TUIR;
  • il sismabonus “ordinario” (incluso anche quello acquisti) pari alle aliquote del 50-70-75-80-85% (di cui all’art. 16, D.L. n. 63/2013);
  • l’ecobonus “ordinario” pari alle aliquote del 50-65-70-75% e il bonus unico pari alle aliquote del 80-85% per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (di cui all’art. 14 del D.L. n. 63/2013). Vengono quindi mantenute le differenze già in vigore tra interventi rientranti nella detrazione del 50% (es. sostituzione di infissi) e nella detrazione del 65%;
  • il bonus verde, ossia la detrazione IRPEF in misura pari al 36% per interventi di cura, ristrutturazione e irrigazione del verde privato di cui all’art. 1, commi 12-15, della legge n. 205/2017.

Modifiche al bonus mobili

Anche il bonus mobili resterà in vigore fino alla data del 31.12.2024, tuttavia, a partire dalla data del 01.01.2022, la spesa massima ammissibile si ridurrà a Euro 10.000, contro l’attuale limite di Euro 16.000, per poi ridursi a Euro 5.000 per gli esercizi 2023 e 2024.
La legge di Bilancio 2022 prevede nello specifico che la detrazione sarà riconosciuta per ulteriori spese documentate sostenute negli esercizi 2022, 2023 e 2024 per acquistare mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione e di classi non inferiori ai seguenti limiti:
  • classe A per i forni;
  • classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie;
  • classe F per i frigoriferi e i congelatori, nonchè le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.
La misura della detrazione – da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo – resta confermata alla percentuale del 50%, ma, come anticipato precedentemente, per le spese sostenute a decorrere dal 01.01.2022, dovrà essere calcolata su un massimale di spesa non superiore a Euro 10.000, nonchè a Euro 5.000 per gli anni 2023 e 2024. Il bonus dovrà essere abbinato a interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dalla data del 01.01 dell’anno antecedente a quello di acquisto.

Bonus facciate

La legge di Bilancio 2022 conferma sino alla fine dell’esercizio 2022 il bonus facciate, andando tuttavia a ridurre l’aliquota della detrazione nella misura del 60% limitatamente alle spese sostenute a partire dal 01.01.2022. La misura prevista invece sino alla data del 31.12.2021 è quella del 90%
Per completezza, si ricorda che il bonus facciate può essere fruito a fronte di interventi finalizzati al recupero ovvero al restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (a prescindere dalla categoria catastale, quindi compresi gli immobili strumentali) ubicati nelle zona A o B, individuate dal D.M. n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Il beneficio è valido per gli interventi riguardanti l’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire la parte frontale, anteriore, nonchè quella principale dell’edificio e sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).
Sono invece esclusi quegli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico (es. cavedi, cortili e spazi interni, tranne quelle visibili dalla strada).
Ricordiamo in merito un importante chiarimento fornito dal MEF a seguito di interrogazione parlamentare del 17.11.2021. In particolare, il bonus facciate spetta in misura pari al 90% delle spese sostenute (criterio di cassa) sino al 31.12.2021. Alla luce di questo, viene chiarito che il committente e il fornitore possono accordarsi circa l’emissione della fattura entro il 31.12.2021, applicando sconto sul corrispettivo in misura pari al 90% e pagamento della parte restante non coperta dallo sconto medesimo anche nel caso in cui i lavori, al momento dell’emissione della fattura scontata e del pagamento ridotto, non risultano essere stati ancora effettuati. Ovviamente resta inteso che la condizione necessaria per fruire dell’agevolazione è l’effettiva realizzazione dei lavori corrispondenti alle predette spese, realizzazione che a sua volta può avvenire anche successivamente al termine della finestra temporale agevolata.

Sconto in fattura o cessione

Il disegno di legge di Bilancio interviene altresì sul tema “sconto in fattura” ovvero “cessione del credito”, vale a dire i metodi di fruizione delle diverse agevolazioni alternativi alla detrazione diretta.
In particolare, secondo il testo approvato dal Consiglio dei Ministri, i due meccanismi resteranno in vigore con delle date differenziate. Ricordiamo che la bozza iniziale della legge di bilancio approvata dal Consiglio dei ministri prevedeva una proroga dei due meccanismi citati sino alla data del 31.12.2025 esclusivamente per quanto riguarda il superbonus 110%.
A seguito delle modifiche apportate, invece, viene previsto:
  • proroga di cessione del credito/sconto fattura all’esercizio 2025 con riferimento alla maxi detrazione 110%;
  • proroga di cessione del credito/sconto fattura all’esercizio 2024 con riguardo agli altri bonus edilizi (bonus ristrutturazioni, ecobonus, sismabonus, bonus facciate, colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, installazione di impianti fotovoltaici).
Per quanto riguarda le spese rientranti nel c.d. bonus verde, ricordiamo che per le stesse non operano i due istituti in questione (opera quindi la sola detrazione nell’arco temporale di 10 anni).
Detrazione per abbattere le barriere architettoniche
Con la legge di Bilancio 2022, il quadro già articolato dei bonus edilizi si arricchisce con una nuova agevolazione avente lo scopo di abbattere le barriere architettoniche.
Si tratta di una detrazione dall’imposta sui redditi lorda (sino a concorrenza del suo ammontare) pari al 75% delle spese sostenute (e documentate) nel periodo intercorrente tra il 01.01.2022 e il 31.12.2022 con lo scopo di superare ed eliminare barriere architettoniche in edifici già esistenti.
Danno altresì diritto alla detrazione gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari aventi l’obiettivo di abbattere le barriere architettoniche. Nel caso di sostituzione dell’impianto, sono ammesse anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236/1989.
La spesa massima detraibile ammonta a:
  • Euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • Euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio nel caso di edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
  • Euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio nel caso di edifici formati da più di 8 unità immobiliari.
Il bonus può essere fruito direttamente nella dichiarazione dei redditi in 5 quote annuali. In alternativa è possibile fruire dello sconto in fattura o della cessione del credito.

Credito di imposta per il sistema di filtraggio dell’acqua

Con l’intervento della Legge di bilancio 2022, anche negli esercizi 2022 e nel 2023 sarà possibile fruire del credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290 e miglioramento qualitativo delle acque per consumo umano erogate da acquedotti, previsto dall’articolo 1, commi da 1087 a 1089 della legge di Bilancio 2021.
Il beneficio spetta nella misura del 50% delle spese sostenute, fino ad un ammontare complessivo non superiore a:
Euro 1.000 per ciascun immobile, per le persone fisiche;
Euro 5.000 per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.
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