A cura del Dott. Recchia Luca
Dopo aver parlato dei soggetti obbligati o esonerati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, troviamo necessario spiegare caratteristiche e modalità di calcolo dell’IRPEF, l’imposta sul reddito delle persone fisiche.
L’Irpef è innanzitutto un’imposta di tipo diretto, personale e progressiva, per l’esattezza:
- Diretta: colpisce direttamente la ricchezza, per l’esattezza il reddito;
- Personale: è dovuta da tutti i soggetti (che producono reddito) residenti in Italia e, limitatamente per i redditi prodotti nel territorio dello stato, dai soggetti non residenti;
- Progressiva: questo significa che la stessa aumenta in proporzione al reddito stesso.
Presupposto del tributo e il reddito complessivo
L’IRPEF, come detto, si applica nel momento in cui viene prodotto reddito. Le fattispecie contemplate dal nostro legislatore (e rappresentate, all’interno della dichiarazione dei redditi, da diversi “quadri”) sono le seguenti:
- redditi fondiari;
- redditi da lavoro dipendente;
- redditi di lavoro autonomo;
- redditi di impresa;
- redditi di capitale;
- redditi diversi.
La somma dei redditi percepiti nell’anno di imposta da un contribuente rappresentano una grandezza denominata “reddito complessivo”. Esiste inoltre la c.d. “no tax area”, ossia un valore di reddito al di sotto del quale la persona fisica è esente da imposizione fiscale, per l’esattezza:
- lavoratori dipendenti con reddito complessivo inferiore a Euro 8.174 annui;
- pensionati al di sopra dell’età di 75 anni che abbiano un reddito complessivo inferiore a Euro 8.000.
La determinazione dell’IRPEF
Una volta compreso il concetto di “reddito complessivo” è necessario proseguire nella trattazione definendo il concetto di “deduzione” e di “detrazione”. Per l’esattezza:
- deduzioni: riducono la base imponibile “a monte”, ovvero si sottraggono dal reddito complessivo lordo ante imposte, diminuendo quindi la base imponibile su cui viene calcolata l’imposta;
- detrazioni: a differenza delle precedenti agiscono “a valle”, ossia vengono sottratte direttamente dalle imposte da pagare, riducendo così l’importo delle stesse.
Il reddito imponibile è rappresentato dal reddito rilevante sul quale viene determinata l’IRPEF. Il reddito imponibile può coincidere o meno col reddito complessivo a seconda dell’esistenza o meno, in capo al soggetto, di oneri deducibili.
Una volta ottenuto il reddito imponibile è necessario applicare allo stesso le aliquote d’imposta, le quali vengono suddivise per scaglioni, per l’esattezza abbiamo:
I SCAGLIONE: da Euro 0 a Euro 15.000 – aliquota del 23%;
II SCAGLIONE: da Euro 15.001 a Euro 28.000 – aliquota del 27%;
III SCAGLIONE: da Euro 28.001 a Euro 55.000 – aliquota del 38%;
IV SCAGLIONE: da Euro 55.001 a Euro 75.000 – aliquota del 41%
V SCAGLIONE: da Euro 75.001 – aliquota del 43%
Come sopra evidenziato, l’IRPEF è un’imposta progressiva a scaglioni, questo significa che:
- essa aumenta al crescere del reddito;
- tale progressività è a scaglioni e quindi ciò significa che l’aliquota dello scaglione di riferimento si applica limitatamente alla parte eccedente e non all’intero reddito.
Per intenderci, se un contribuente a titolo esemplificativo avesse un reddito imponibile di Euro 20.000, l’IRPEF lorda si calcola applicando il 23% per i primi 15.000 Euro (totale Euro 3.450) + 27% sull’eccedenza (27% di Euro 5.000 = Euro 1.350). Risulta quindi un totale di Euro 4.800.
Possiamo quindi dire che l’IRPEF lorda (salvo i casi della “no tax area”) si calcola in questo modo:
I SCAGLIONE: da Euro 0 a Euro 15.000 – aliquota del 23%;
II SCAGLIONE: da Euro 15.001 a Euro 28.000 – Irpef pari a Euro 3.450 + 27% parte eccedente;
III SCAGLIONE: da Euro 28.001 a Euro 55.000 – Irpef pari a Euro 6.960 + 38% parte eccedente;
IV SCAGLIONE: da Euro 55.001 a Euro 75.000 – Irpef pari a Euro 17.220 + 41% parte eccedente;
V SCAGLIONE: da Euro 75.001 – Irpef pari a Euro 25.420 + 43% parte eccedente
Riepilogando quindi la determinazione dell’IRPEF in questi passaggi abbiamo:
- REDDITO IMPONIBILE = REDDITO COMPLESSIVO – ONERI DEDUCIBILI
- IMPOSTA LORDA = REDDITO IMPONIBILE X ALIQUOTE (SCAGLIONI)
- IMPOSTA NETTA = IMPOSTA LORDA – ONERI DETRAIBILI
Per determinare correttamente l’IRPEF è opportuno distinguere a sua volta tra i soggetti residenti nel territorio dello Stato, e quelli non residenti.
Soggetti residenti
Per i soggetti residenti, il reddito complessivo è costituito da tutti i redditi prodotti nel territorio dello Stato, nonché all’estero.
In questo caso gli oneri deducibili possono abbattere il reddito complessivo, si pensi per esempio ai contributi previdenziali e assistenziali versati per cassa,ovvero alle erogazioni liberali in favore degli enti no profit.
L’imposta lorda si calcola applicando al reddito imponibile le aliquote per scaglioni.
L’Irpef dovuta dal contribuente è determinata sottraendo dall’imposta lorda gli oneri detraibili consentiti dalla normativa: si pensi per esempio alla detrazione per il coniuge a carico, per i figli a carico, per altri familiari a carico, le detrazioni riconosciute a fronte di alcune tipologie di spese sostenute durante l’esercizio (come salute, istruzione, interessi per il mutuo dell’abitazione, ristrutturazioni, ecc). Infine vanno sottratti i crediti d’imposta spettanti e gli acconti versati l’anno precedente.
Le detrazioni sono garantite sino a un limite massimo, rappresentato dall’imposta dovuta (c.d. concetto di capienza). Non possono essere rimborsati importi superiori.
Soggetti non residenti
Per i soggetti non residenti il reddito complessivo è formato invece dai soli redditi prodotti nel territorio dello Stato italiano.
A differenza del caso dei soggetti residenti, quelli non residenti possono portare in diminuzione del reddito complessivo solamente alcuni oneri deducibili, come per es. le donazioni (di cui all’art. 24, co. 2 DPR n. 917/86).
Come per i soggetti residenti, l’imposta lorda si calcola applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le aliquote per scaglioni. Dall’imposta lorda i soggetti non residenti possono sottrarre solamente alcune detrazioni, come le detrazioni per lavoro dipendente, quelle per spese relative a ristrutturazioni edilizie o per alcuni tipi di donazioni (di cui all’art. 24, co. 3 DPR n. 917/86). A differenza dei soggetti residenti, quelli non residenti non hanno diritto alle detrazioni per carichi di famiglia.
Nei prossimi approfondimenti andremo a trattare le diverse tipologie di detrazioni fiscali consentite dal nostro legislatore.