IL NUOVO TAX CREDIT SANIFICAZIONE E ACQUISTO DPI

A cura del Dott. Recchia Luca

Introduzione

A seguito dell’emanazione del provvedimento in data 15.07.2021 sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione del nuovo bonus sanificazione riconosciuto per le spese sostenute relative ai mesi di Giugno, Luglio e Agosto 2021, destinate alla sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro e all’acquisto di dispositivi di protezione (DPI), nonché di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. Tale provvedimento ha altresì definito il relativo modello per la comunicazione delle spese sostenute, al fine di identificare la quota di credito fruibile.

Il funzionamento del bonus

Il decreto Sostegni-bis ha riproposto il bonus sanificazione, misura che in realtà era stata prevista nel 2020 con il Decreto Rilancio. Tale bonus, riproposto con il decreto Sostegni-bis, in realtà si presenta in forma depotenziata, posto che la percentuale dell’agevolazione è pari al 30% (contro il 60% previsto nel 2020) delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, per il sostenimento delle spese citate, ossia sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro e all’acquisto di dispositivi di protezione (DPI), nonché di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.

E’ previsto un massimale pari a Euro 60.000 (intesa come agevolazione complessiva e non come ammontare massimo di spesa) per ciascun beneficiario, nel limite complessivo delle risorse stanziate pari a Euro 200 milioni per l’esercizio 2021. L’ammontare effettivo del credito di imposta fruibile sarà reso noto con provvedimento da emanarsi entro la data del 12.11.2021.

Il meccanismo previsto in questo caso (a differenza della versione del 2020) è di tipo consuntivo. La agevolazione, quindi, compete a fronte del sostenimento delle spese in oggetto (non sono previsti dunque calcoli di tipo previsionale). Questo sistema dovrebbe evitare una serie di difficoltà in cui gli operatori sono incorsi lo scorso anno al fine di stimare le spese da sostenere dal mese di sottoscrizione della comunicazione (termine di invio 07.09.2020) sino alla data del 31.12.2020.

I soggetti beneficiari della agevolazione in questione sono i lavoratori autonomi, le imprese, gli enti non commerciali (inclusi gli enti del terzo settore) e gli enti di tipo religioso riconosciuti civilmente, nonché le strutture extra-alberghiero di tipo ricettivo aventi natura non imprenditoriale, purchè munite di codice identificativo: in quest’ultimo caso la norma pone come condizione per l’accesso alla suddetta agevolazione il possesso del codice identificativo a livello regionale, ovvero, in mancanza, l’identificazione, tramite autocertificazione, della struttura ricettiva in merito allo svolgimento della attività di Bed and Breakfast.

Il credito d’imposta, può essere utilizzato dai beneficiari fino all’importo massimo fruibile

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero
  • in compensazione tramite F24, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che ne determina l’ammontare effettivo.

A differenza della versione del 2020, il suddetto credito non può essere ceduto. Il suddetto credito non concorre alla formazione del reddito, nonchè ai fini IRAP.

Comunicazione telematica

Con l’emanazione del seguente provvedimento, a partire dal 04.10.2021 sino alla data del 04.11.2021 i beneficiari, o i loro intermediari, potranno trasmettere, esclusivamente online, all’Agenzia il modello approvato con il provvedimento, utilizzando i canali telematici tradizionali dell’Agenzia delle Entrate o l’apposito servizio web, disponibile nell’area riservata del sito. Entro 5 giorni dalla trasmissione, il sistema rilascia una ricevuta che attesta la presa in carico o l’eventuale scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni, a seguito dei controlli formali dei dati inviati.
La finestra temporale vale altresì per l’invio di una nuova comunicazione sostitutiva rispetto a quella precedente e al fine di presentare, con le stesse modalità, la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

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