A cura del Dott. Recchia Luca
Premessa
Il Decreto Sostegno è stato approvato dal Consiglio dei Ministri venerdì scorso ed è in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Visto tuttavia il contesto particolare che stiamo vivendo dal punto di vista economico, qui di seguito vengono riepilogate schematicamente le disposizioni riguardanti il meccanismo di calcolo del contributo di fondo perduto come risultante dal Decreto approvato e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Ambito soggettivo
Il contributo innanzitutto si rivolge ai soggetti seguenti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (indipendentemente dal codice ATECO):
- esercenti arti, professioni, attività di impresa e coloro che producono reddito agrario;
- enti non commerciali, enti del terzo settore, enti religiosi riconosciuti civilmente per le sole attività commerciali svolte.
Questi soggetti devono avere dichiarato, con riferimento al 2°periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto (si fa riferimento quindi all’esercizio 2019), ricavi o compensi non superiori a Euro 10 milioni.
Dalla misura in questione sono esclusi i soggetti seguenti:
- coloro cui risulti cessata l’attività alla data di entrata in vigore il presente decreto;
- coloro che hanno attivato la partita iva successivamente la data di entrata in vigore il presente decreto;
- intermediari finanziari e società di partecipazione;
- enti pubblici.
Condizioni per il beneficio
Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi relativi all’esercizio 2020 sia inferiore in misura pari ad almeno il 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi conseguiti nell’esercizio 2019.
Si fa riferimento, al fine di determinare i corretti valori, alla data di effettuazione delle operazioni di cessione di beni ovvero prestazioni di servizi.
In deroga al requisito generale di cui sopra, con riferimento specifico ai soggetti che hanno attivato la partita iva a partire dal 01.01.2019 il contributo compete anche in presenza di una perdita di fatturato mensile 2020 rispetto a quello conseguito nell’anno 2019 inferiore al limite del 30%.
Determinazione del contributo
Per calcolare il contributo a fondo perduto spettante, vanno applicate delle percentuali sulla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi conseguiti nell’anno 2019 e l’ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi conseguiti nell’esercizio 2020. Le percentuali di riferimento variano in funzione dell’ammontare di fatturato/corrispettivi conseguiti nel secondo esercizio precedente a quello di entrata in vigore del presente decreto (ossia anno 2019). Nel dettaglio abbiamo:
- 60% per coloro che hanno fatturato sino a Euro 100.000;
- 50% per coloro che hanno fatturato oltre Euro 100.000 sino a Euro 400.000;
- 40% per coloro che hanno fatturato oltre Euro 400.000 sino a Euro 1 milione;
- 30% per coloro che hanno fatturato oltre Euro 1 milione sino a Euro 5 milioni;
- 20% per coloro che hanno fatturato oltre Euro 5 milioni sino a Euro 10 milioni.
Il contributo a fondo perduto non può superare la soglia di Euro 150.000 e spetta, al ricorrere dei requisiti, nella misura comunque minima di Euro 1.000 per le imprese individuali ed Euro 2.000 nel caso delle società (di persone/capitali).
Per coloro che hanno attivato la partita iva dal 01.01.2019, ai fini della determinazione del fatturato medio dell’anno 2019 rilevano i mesi successivi rispetto a quello di attivazione della partita Iva.
Coloro che hanno attivato la partita iva dal 01.01.2020 sino alla data di entrata in vigore del presente decreto è comunque riconosciuto l’importo minimale del contributo (Euro 1.000 per le imprese individuali, Euro 2.000 nel caso delle società (di persone/capitali)).
Esempi di calcolo
Caso 1: un’impresa individuale fattura nell’anno 2019 Euro 90.000, nel 2020 Euro 50.000. Abbiamo quindi:
- Fatturato medio mensile 2019: Euro 7.500;
- Fatturato medio mensile 2020: Euro 4.167.
Il calo è superiore al 30%, quindi avremo: (Euro 7.500 – Euro 4.167) x 60% = Euro 1.999,80.
Caso 2: una società fattura nell’anno 2019 Euro 90.000, nel 2020 Euro 50.000. Abbiamo quindi:
- Fatturato medio mensile 2019: Euro 7.500;
- Fatturato medio mensile 2020: Euro 4.167.
Il calo è superiore al 30%, quindi avremo: (Euro 7.500 – Euro 4.167) x 60% = Euro 1.999,80. Viene garantito l’importo minimale di Euro 2.000.
Caso 3: una società attiva la partita nel mese di Settembre 2019. Fattura nell’anno 2019 Euro 30.000, nell’anno 2020 Euro 80.000. Abbiamo quindi:
- Fatturato medio mensile 2019: Euro 30.000 / 3 = Euro 10.000
- Fatturato medio mensile 2020: Euro 80.000 / 12 = Euro 6.667.
Il calo è superiore al 30%, quindi avremo: (Euro 10.000 – Euro 6.667) x 60% = Euro 1.999,80. Viene garantito l’importo minimale di Euro 2.000.
Come presentare la domanda di fondo perduto
L’accredito della somma spettante avviene previa presentazione di un’istanza in forma telematica. Tale istanza può essere inviata solamente dopo la pubblicazione, da parte di Agenzia Entrate, di un provvedimento attuativo. Tale domanda potrà essere inviata entro il termine di 60 giorni dalla data indicata all’interno del Provvedimento di Agenzia entrate da emanare sopra richiamato.
Elemento di novità è rappresentato dal fatto che sulla istanza in questione il contribuente può scegliere tra l’accredito della somma ovvero il riconoscimento di un credito di imposta in misura corrispondente da utilizzare in compensazione a mezzo modello F24.