A cura del Dott. Recchia Luca
Introduzione
In data 17.05.2021, è stato firmato il testo del decreto attuativo riguardante l’esonero dei contributi per le partite IVA. Trattasi, come ricordiamo di una misura introdotta e finanziata con la legge di bilancio 2021. Tale agevolazione successivamente, tramite il Decreto Sostegni, è stata rafforzata, posto che la dotazione complessiva di risorse disponibili è stata incrementata da Euro 1 a Euro 2,5 miliardi per il 2021.
Questo decreto, dopo essere stato approvato da parte dell’Antitrust UE in data 15.07.2021, è stato pubblicato nella sezione della “pubblicità legale” sul sito del Ministero del Lavoro in data 28.07.2021.
Vediamo cosa prevede in merito.
A chi si rivolge e importi
L’esonero contributivo per il 2021 è riconosciuto a:
- professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza;
- medici, infermieri e altri professionisti e operatori di cui alla legge n. 3/2018 dell’11.01.2018, già collocati in quiescenza, titolari di incarichi di lavoro autonomo o collaborazione per l’emergenza Covid-19;
- lavoratori iscritti alle gestioni speciali dell’AGO – gestioni autonome speciali degli artigiani e dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri – nonchè i lavoratori iscritti alla Gestione separata. Sono compresi altresì i lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studio associato.
I beneficiari dell’esonero contributivo devono disporre dei seguenti requisiti:
- calo di fatturato o corrispettivi nel 2020 non inferiore alla misura del 33 per cento rispetto all’esercizio 2019;
- reddito complessivo di lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla gestione non superiore a Euro 50.000 di cui al modello Unico 2020 anno imposta 2019.
Tali requisiti non sono richiesti per coloro che hanno avviato l’attività nel corso del 2020: per tali soggetti, dunque, non opera il requisito del calo di fatturato e del limite reddituale di Euro 50.000 previsto per l’anno di imposta 2019.
L’accesso all’esonero contributivo è riconosciuto ai lavoratori autonomi e professionisti non titolari di contratto di lavoro subordinato e pensione diretta (fatta eccezione per l’assegno ordinario di invalidità).
Per quel che riguarda l’importo dell’esonero, il limite è fissato in misura pari a Euro 3.000 annui, tuttavia la percentuale effettivamente spettante è correlata in ogni caso al rispetto del limite di spesa e potrebbe essere ricalcolata nell’ipotesi di superamento del plafond disponibile. Restano esclusi i contributi integrativi e quelli relativi ai premi Inail.
Per quanto concerne gli artigiani e i commercianti l’esonero riguarda quindi i soli contributi Inps fissi. Ai fini della determinazione del limite reddituale di Euro 50.000, gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti, nonchè alla gestione separata Inps, devono fare riferimento al quadro RR della loro dichiarazione dei redditi; con riguardo invece ai soggetti coltivatori diretti e assimilati, vanno osservati gli importi risultanti dalla dichiarazione dei redditi ricollegabili alle attività che comportano l’iscrizione alla gestione previdenziale in oggetto.
La presentazione della domanda – scadenze
Dopo la pubblicazione del testo del decreto attuativo, INPS e Casse private definiranno le regole per la presentazione delle domande di accesso all’esonero contributivo.
Il decreto prevede che la domanda di esonero debba essere inviata telematicamente nei confronti di un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria. E’ necessario inoltre rispettare le seguenti scadenze:
- per gli iscritti all’INPS, entro la data del 31.07.2021. Al riguardo, con messaggio n. 2761 del 29.07.2021, Inps ha comunicato la proroga per il termine di presentazione delle domande al 30.09.2021;
- per i professionisti con Cassa, entro, invece, il 31.10.2021.
Per le domande di rimborso, qualora fosse già stata versata una quota dei contributi dovuti, il termine per la presentazione delle richieste sarà sino alla data del 30.11.2021.
Durc d’ufficio dal 01.11.2021
L’accesso all’agevolazione in oggetto è in ogni caso subordinato al possesso del requisito di regolarità contributiva. L’accettazione delle richieste di esonero sulla posizione assicurativa del contribuente è quindi subordinato all’effettuazione da parte dell’interessato dell’integrale pagamento della quota di contributi obbligatori non oggetto di esonero.
A tal proposito, in sede di conversione in legge del Decreto Sostegni Bis, è stato previsto che “…la regolarità contributiva è verificata d’ufficio dagli enti concedenti a far data dal 1° novembre 2021. A tal fine la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Resta in ogni caso fermo il recupero, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti”.
Tra le novità, viene quindi consentito di regolarizzare eventuali violazioni entro la data del 31.10.2021: ne discende quindi che i versamenti effettuati entro tale data saranno considerati utili ai fini del requisito della regolarità contributiva.
Pensione e periodi oggetto di esonero
I periodi oggetto di esonero saranno comunque utili ai fini pensionistici, sia con riferimento al diritto, che all’importo. Ne deriva pertanto, che, salvo diverse indicazioni da parte di Inps, non avremo alcuna contrazione dei periodi valutabili. In presenza di un reddito imponibile ai fini Irpef inferiore al minimale, sarà comunque considerato tale valore. Il decreto afferma che l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche resta ferma. Costituiscono una eccezione i soggetti iscritti alla gestione separata, per i quali la presenza di un reddito inferiore al minimale, ossia pari a Euro 15.953 su base annua, comporterà una riduzione del periodo valutabile ai fini pensionistici.