A cura del Dott. Recchia Luca
Con l’intervento della Legge Finanziaria 2018 (Legge n. 205/2017), è stato modificato l’articolo 12 Tuir, che regolamenta le detrazioni IRPEF per familiari fiscalmente a carico. Diciamo sin da subito che queste detrazioni sono applicabili ai soli fini IRPEF, quindi non sono estendibili alle tassazioni sostitutive, prima fra tutte il regime dei contribuenti “minimi”, nonché quello “forfettario”.
A decorrere dal 1° gennaio 2019 e nel solo caso dei figli di età non inferiore a 24 anni, è stato incremento il limite di reddito complessivo annuo massimo consentito per essere considerati fiscalmente a carico, passando da Euro 2.840,51 ad Euro 4.000,00.
Ne deriva quindi che per quanto riguarda l’anno di imposta 2020 assistiamo a una differenziazione del limite massimo di reddito complessivo annuo al lordo degli oneri deducibili per essere considerati fiscalmente a carico. In particolare:
- per i membri della famiglia il reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, deve essere uguale o inferiore a Euro 2.840,51;
- per i figli di età non superiore a 24 anni il reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, deve essere uguale o inferiore a Euro 4.000.
Con riferimento al requisito anagrafico per i figli a carico, si segnala che lo stesso sussiste per l’anno intero in cui il figlio raggiunge l’età di 24 anni, indipendentemente dal giorno e dal mese in cui ciò si verifica. Ne deriva quindi che i figli che hanno compiuto nell’esercizio 2020 l’età di 24 anni, a prescindere dal mese o giorno, la soglia di reddito da verificare è pari a Euro 4.000. Se invece nell’esercizio 2020 viene compiuta l’età di 25 anni si fa riferimento, come soglia, al reddito complessivo lordo pari a Euro 2.840,51.
Sotto il profilo soggettivo, è possibile beneficiare delle detrazioni per i seguenti familiari, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (compresi i figli affidati, adottivi o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti al tirocinio gratuito ovvero agli studi.
Possono inoltre essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i genitori (compresi quelli adottivi);
- i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle (anche unilaterali), i nonni e le nonne;
- i discendenti dei figli.
Ai fini della verifica del superamento del limite di Euro 2.840,51 (ovvero Euro 4.000) devono essere considerate, tra le altre, alcune tipologie di reddito che non concorrono a formare il reddito complessivo, quali:
- il reddito di lavoro autonomo ovvero di impresa assoggettato a tassazione sostitutiva nel caso di applicazione del regime dei “minimi” (disciplinato dall’art. 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011);
- il reddito di lavoro autonomo ovvero di impresa assoggettato a tassazione sostitutiva in applicazione del regime forfetario (disciplinato dall’art. 1 L. n. 190/2014);
- il reddito imponibile dei fabbricati assoggettati alla tassazione della cedolare secca sulle locazioni.
Non concorrono invece alla determinazione della soglia del reddito complessivo di Euro 2.840,51 ovvero Euro 4.000 i seguenti redditi:
- redditi esenti;
- redditi assoggettati a tassazione separata;
- redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.
Il suddetto limite di reddito di Euro 2.840,51, ovvero pari a Euro 4.000, che consente di qualificare un familiare fiscalmente a carico, si riferisce all’intero anno di imposta: questo significa che se il limite reddituale, determinato come sopra evidenziato, viene superato, il familiare non può essere considerato a carico del contribuente richiedente, il quale dovrà versare l’importo delle eventuali detrazioni di cui ha fruito.