A cura del Dott. Recchia Luca
Normativa
Il c.d. “Decreto Agosto”, aveva introdotto un contributo a favore degli esercizi commerciali situati nei centri storici delle c.d. città “turistiche”. Per rendere efficace il contributo medesimo era necessaria l’emanazione di un provvedimento di Agenzia Entrate, avvenuta in data 12.11.2020.
Parallelamente, con la seconda ondata epidemiologica che ha costretto il Governo ad adottare misure restrittive nei confronti delle attività economiche, è stato pubblicato in data 09.11.2020 in Gazzetta Ufficiale il c.d. “Decreto Ristori-bis”, che ha previsto tra le altre misure dei contributi a fondo perduto.
Di seguito verranno sostanzialmente riepilogati requisiti e meccanismi di funzionamento dei contributi vigenti.
A – Contributo a fondo perduto a favore degli esercizi commerciali situati nelle zone A delle città turistiche
- Il contributo viene corrisposto agli esercizi commerciali situati nelle zone A o equivalenti di 29 comuni italiani: Verbania, Venezia, Firenze, Rimini, Verona, Siena, Pisa, Roma, Como, Urbino, Milano, Bologna, La Spezia, Bolzano, Ravenna, Bergamo, Lucca, Padova, Matera, Siracusa, Agrigento, Napoli, Cagliari, Genova, Palermo, Catania, Torino, Bari, Ragusa.
- Il contributo spetta nei confronti di quei soggetti:
- che hanno conseguito nel mese di Giugno 2020 una perdita di fatturato in misura pari o superiore al 33% rispetto al fatturato conseguito nel mese di Giugno 2019, se l’attività è iniziata in data antecedente al 01.07.2019;
- che hanno iniziato l’attività dalla data del 01.07.2019: in questo caso il contributo spetta in ogni caso a prescindere dal calo di fatturato.
- L’ammontare del contributo viene calcolato applicando una percentuale forfettaria sulla perdita di fatturato conseguita nel mese di Giugno 2020 rispetto al corrispondente mese di Giugno 2019, variabile in funzione dei ricavi o compensi percepiti nell’anno 2019; precisamente tali percentuali sono:
- 15% nel caso di ricavi o compensi conseguiti nell’anno 2019 non superiori a Euro 400.000;
- 10% nel caso di ricavi o compensi conseguiti nell’anno 2019 compresi tra Euro 400.000 ed Euro 1.000.000;
- 5% nel caso di ricavi o compensi conseguiti nell’anno 2019 in misura superiore a Euro 1.000.000.
- Viene comunque garantito un importo minimale pari a Euro 1.000 per le persone fisiche ed Euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Si segnala a tal proposito che questo contributo non fa distinzioni per quanto riguarda il regime fiscale applicato (semplificato, ordinario, piuttosto che forfettario).
- Le imprese che hanno iniziato l’attività dal 01.07.2019 percepiranno quindi l’importo minimale di cui sopra (Euro 1.000 ovvero Euro 2.000 a seconda che si tratti di persone fisiche o giuridiche).
- Per quanto concerne la presentazione della domanda, il contribuente compila la apposita istanza, utilizzando il servizio web nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
- La richiesta può essere presentata direttamente o attraverso intermediario.
- Una volta presentata la domanda il fisco rilascia una prima ricevuta di presa in carico (o di scarto). Entro i successivi sette giorni, effettuati tutti i controlli necessari viene rilasciata una seconda ricevuta, che rappresenta l’accoglimento definitivo della domanda. Il richiedente può consultare le ricevute nella sezione “Ricevute” della propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate (“la mia scrivania”) e nella sezione “Consultazione degli invii effettuati” dell’applicazione web predisposta per l’invio (portale “Fatture e Corrispettivi”). L’Agenzia delle entrate trasmette al richiedente altresì una comunicazione via PEC e nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
- Il contributo viene accreditato direttamente sul conto corrente, utilizzando l’IBAN indicato nelle domanda, che deve necessariamente essere intestato o cointestato al richiedente. Nel caso in cui, da controlli successivi, emerga che il contributo non spettava, bisogna rimborsare la somma ricevuta, comprensiva di relative sanzioni e interessi. Il contribuente può anche regolarizzare spontaneamente la propria posizione, avvalendosi delle riduzioni del ravvedimento operoso. I codici tributo da utilizzare nel modello F24 saranno istituiti con apposito provvedimento delle Entrate.
- Si ricorda infine che il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con il contributo di cui all’art. 58 del decreto Agosto per le imprese della ristorazione ivi indicate, le quali possono, pertanto, presentare richiesta per uno solo dei due contributi. Il contributo di ci all’ 58 Decreto Agosto, si rivolge alle imprese del settore ristorazione e serve per finanziare l’acquisto di prodotti di filiere agricole e alimentari (per quest’ultimo faremo un intervento di approfondimento specifico).
B – Contributo a fondo perduto di cui ai Decreti “Ristori” e “Ristori-Bis”
- Come ricordiamo, il Decreto Rilancio, aveva introdotto la prima misura di contributo a fondo perduto nell’anno 2020.
- Questa misura non guardava alle tipologie di attività, era cioè rivolta a tutti i settori merceologici (escluse le attività professionali).
- Per accedere al contributo a fondo perduto era necessario non aver superato il fatturato di Euro 5.000.000 nell’anno 2019 e aver subito nel mese di Aprile 2020 un calo di fatturato di almeno il 33% rispetto a quello conseguito nel mese di Aprile 2019, fatta eccezione per le attività iniziate dopo il 01.01.2019, per le quali spettava l’importo del contributo minimale (Euro 1.000 o Euro 2.000 nei casi, rispettivamente, di imprese individuali o società).
- Se questa condizione veniva rispettata, le aziende avevano diritto a un contributo a fondo perduto calcolato secondo una percentuale forfettaria sulla perdita di fatturato conseguita nel mese di Aprile 2020 rispetto al corrispondente mese di Aprile 2019, variabile in funzione dei ricavi o compensi percepiti nell’anno 2019; precisamente tali percentuali sono:
- 20% nel caso di ricavi o compensi conseguiti nell’anno 2019 non superiori a Euro 400.000;
- 15% nel caso di ricavi o compensi conseguiti nell’anno 2019 tra Euro 400.000 ed Euro 1.000.000;
- 10% nel caso di ricavi o compensi conseguiti nell’anno 2019 in misura superiore a Euro 1.000.000.
- Veniva comunque garantito un importo minimale pari a Euro 1.000 per le persone fisiche ed Euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Si segnala a tal proposito che questo contributo non faceva distinzioni per quanto riguarda il regime fiscale applicato (semplificato, ordinario, piuttosto che forfettario).
- Le imprese che avevano iniziato l’attività dal 01.01.2019 hanno percepito quindi l’importo minimale di cui sopra (Euro 1.000 ovvero Euro 2.000 a seconda che si tratti di persone fisiche o giuridiche), a prescindere dall’avvenuto calo di fatturato citato.
- Come si è detto, il Governo è intervenuto recentemente con il decreto “Ristori” e “Ristori-bis” per fronteggiare l’emergenza economica collegata alla seconda ondata epidemiologica, dalla quale sono derivate diverse restrizioni in capo a varie tipologie di attività.
- A differenza del Decreto “Rilancio” però, i due provvedimenti “ristori” sono intervenuti, prevedendo:
- come perimetro di riferimento dei codici Ateco corrispondenti. I contributi a fondo perduto, quindi, non vengono più erogati a tutte le attività economiche indistintamente, bensì a quelle che rientrano nei codici Ateco citati, inoltre
- limitatamente a chi aveva già presentato domanda di fondo perduto di cui al Decreto Rilancio, viene previsto un meccanismo di accredito automatico tramite bonifico, sfruttando il codice IBAN inserito nella domanda di fondo perduto presentata.
- L’importo accreditato corrisponde a una percentuale della somma accreditata con la domanda di contributo a fondo perduto presentata precedentemente ai sensi del Decreto Rilancio.
- Nello specifico, il Decreto Ristori-bis, incrementa la lista delle attività aventi diritto alla percezione del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Ristori.
- Con riferimento alle attività individuate dai codici Ateco “561030”, “561041”, “563000”, “551000”e situate all’interno di zone “arancioni” o “rosse”, è previsto un incremento del contributo a fondo perduto di un ulteriore 50%;
- Nell’esercizio 2021, e con riferimento agli operatori aventi sede operativa in centri commerciali, nonché agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, rientranti nell’allegato 1 del decreto Ristori-bis, viene determinato un contributo pari al 30% di quello stabilito dal decreto Ristori e dietro presentazione di apposita istanza ad Agenzia Entrate.
- La lista aggiornata dei codici ateco è la seguente (Tabella Allegato 1 al ristori bis). Come detto, la percentuale evidenziata indica l’importo che verrà accreditato automaticamente alle suddette attività, importo che viene determinato in funzione del contributo a fondo perduto percepito con la domanda presentata ai sensi del Decreto Rilancio. Abbiamo pertanto:
Codice Ateco | % di ristoro |
493210 – Trasporto con taxi | 100,00% |
493220 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente | 100,00% |
493901 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano | 200,00% |
522190 – Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA | 100,00% |
551000 – Alberghi | 150,00% |
552010 – Villaggi turistici | 150,00% |
552020 – Ostelli della gioventù | 150,00% |
552030 – Rifugi di montagna | 150,00% |
552040 – Colonie marine e montane | 150,00% |
552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence | 150,00% |
552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole | 150,00% |
553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte | 150,00% |
559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero | 150,00% |
561011-Ristorazione con somministrazione | 200,00% |
561012-Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole | 200,00% |
561030-Gelaterie e pasticcerie | 150,00% |
561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti | 150,00% |
561042-Ristorazione ambulante | 200,00% |
561050-Ristorazione su treni e navi | 200,00% |
562100-Catering per eventi, banqueting | 200,00% |
563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina | 150,00% |
591300 – Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi | 200,00% |
591400-Attività di proiezione cinematografica | 200,00% |
749094 – Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport | 200,00% |
773994 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi | 200,00% |
799011 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento | 200,00% |
799019 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca | 200,00% |
799020 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici | 200,00% |
823000-Organizzazione di convegni e fiere | 200,00% |
855209 – Altra formazione culturale | 200,00% |
900101 – Attività nel campo della recitazione | 200,00% |
900109 – Altre rappresentazioni artistiche | 200,00% |
900201 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli | 200,00% |
900209 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche | 200,00% |
900309 – Altre creazioni artistiche e letterarie | 200,00% |
900400-Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche | 200,00% |
920009 – Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo} | 200,00% |
931110-Gestione di stadi | 200,00% |
931120-Gestione di piscine | 200,00% |
931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti | 200,00% |
931190-Gestione di altri impianti sportivi nca | 200,00% |
931200-Attività di club sportivi | 200,00% |
931300-Gestione di palestre | 200,00% |
931910-Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi | 200,00% |
931999-Altre attività sportive nca | 200,00% |
932100-Parchi di divertimento e parchi tematici | 200,00% |
932910-Discoteche, sale da ballo night-club e simili | 400,00% |
932930-Sale giochi e biliardi | 200,00% |
932990-Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca | 200,00% |
949920 – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby | 200,00% |
949990 – Attività di altre organizzazioni associative nca | 200,00% |
960410-Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali} | 200,00% |
960420-Stabilimenti termali | 200,00% |
960905 – Organizzazione di feste e cerimonie | 200,00% |
493909-Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca | 100,00% |
503000-Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti lagunari) | 100,00% |
619020-Posto telefonico pubblico ed Internet Point | 50,00% |
742011-Attività di fotoreporter | 100,00% |
742019-Altre attività di riprese fotografiche | 100,00% |
855100-Corsi sportivi e ricreativi | 200,00% |
855201-Corsi di danza | 100,00% |
920002-Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone | 100,00% |
960110-Attività delle lavanderie industriali | 100,00% |
477835-Commercio al dettaglio di bomboniere | 100,00% |
522130-Gestione di stazioni per autobus | 100,00% |
931992-Attività delle guide alpine | 200,00% |
743000-Traduzione e interpretariato | 100,00% |
561020-Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto | 50,00% |
910100-Attività di biblioteche ed archivi | 200,00% |
910200-Attività di musei | 200,00% |
910300-Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili | 200,00% |
910400-Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali | 200,00% |
205102-Fabbricazione di articoli esplosivi | 100,00% |
Contributi a fondo perduto per le attività in “Zona Rossa”
- Con riferimento alle attività situate all’interno della zona “rossa”, va detto che esse sono sottoposte a diverse restrizioni: è previsto pertanto un contributo a fondo perduto anche per esse.
- Anche in questo caso, il contributo verrà determinato facendo riferimento all’importo ottenuto nella “edizione” precedente prevista dal Decreto rilancio, e applicare le seguenti percentuali di rivalutazione a seconda del codice Ateco.
Tabella allegato 2 al ristori bis
Ateco | Descrizione | % di ristoro |
47.19.10 | Grandi magazzini | 200% |
47.19.90 | Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari | 200% |
47.51.10 | Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa | 200% |
47.51.20 | Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria | 200% |
47.53.11 | Commercio al dettaglio di tende e tendine | 200% |
47.53.12 | Commercio al dettaglio di tappeti | 200% |
47.53.20 | Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) | 200% |
47.54.00 | Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati | 200% |
47.64.20 | Commercio al dettaglio di natanti e accessori | 200% |
47.78.34 | Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori | 200% |
47.59.10 | Commercio al dettaglio di mobili per la casa | 200% |
47.59.20 | Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame | 200% |
47.59.40 | Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico | 200% |
47.59.60 | Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti | 200% |
47.59.91 | Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico | 200% |
47.59.99 | Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca | 200% |
47.63.00 | Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati | 200% |
47.71.10 | Commercio al dettaglio di confezioni per adulti | 200% |
47.71.40 | Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle | 200% |
47.71.50 | Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte | 200% |
47.72.20 | Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio | 200% |
47.77.00 | Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria | 200% |
47.78.10 | Commercio al dettaglio di mobili per ufficio | 200% |
47.78.31 | Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte) | 200% |
47.78.32 | Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato | 200% |
47.78.33 | Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi | 200% |
47.78.35 | Commercio al dettaglio di bomboniere | 200% |
47.78.36 | Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria) | 200% |
47.78.37 | Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti | 200% |
47.78.50 | Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari | 200% |
47.78.91 | Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo | 200% |
47.78.92 | Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone) | 200% |
47.78.94 | Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) | 200% |
47.78.99 | Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca | 200% |
47.79.10 | Commercio al dettaglio di libri di seconda mano | 200% |
47.79.20 | Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato | 200% |
47.79.30 | Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati | 200% |
47.79.40 | Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet) | 200% |
47.81.01 | Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli | 200% |
47.81.02 | Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici | 200% |
47.81.03 | Commercio al dettaglio ambulante di carne | 200% |
47.81.09 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca | 200% |
47.82.01 | Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento | 200% |
47.82.02 | Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie | 200% |
47.89.01 | Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti | 200% |
47.89.02 | “Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio” | 200% |
47.89.03 | “Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso” | 200% |
47.89.04 | Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria | 200% |
47.89.05 | “Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico” | 200% |
47.89.09 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca | 200% |
47.99.10 | Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta) | 200% |
96.02.02 | Servizi degli istituti di bellezza | 200% |
96.02.03 | Servizi di manicure e pedicure | 200% |
96.09.02 | Attività di tatuaggio e piercing | 200% |
96.09.03 | Agenzie matrimoniali e d’incontro | 200% |
96.09.04 | Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) | 200% |
96.09.09 | Altre attività di servizi per la persona nca | 200% |
- Infine, coloro che non avevano presentato domanda di contributo a fondo perduto con il Decreto Rilancio, causa:
a) neo attività costituita dopo il termine entro cui presentare le domande di fondo perduto di cui all’edizione precedente (12.08.2020), purchè la partita iva sia attiva alla data del 25.10.2020. In questo caso verrà corrisposto l’importo minimale di Euro 1.000, ovvero Euro 2.000, a seconda che si tratti di imprese individuali ovvero società;
b) esclusione per superamento limiti dimensionali (ricavi e compensi superiori a Euro 5.000.000);
c) mancata presentazione dell’istanza
e purchè la loro attività rientri all’interno dell’elenco dei codici Ateco di cui all’allegato 1 Decreto Ristori aggiornato dal Decreto Ristori Bis, ovvero nell’allegato 2 decreto medesimo, possono presentare istanza di fondo perduto alle condizioni sopra citate di cui al Decreto Rilancio, a partire dalla data del 20.11.2020 sino alla data del 15.01.2021.
Lo Studio resta ovviamente a Vs. disposizione per qualsiasi chiarimento o necessità.