DECRETO “RISTORI” – LE MISURE PREVISTE
Normativa
Il c.d. “Decreto Ristori”, ossia il D.L. n. 137/2020 del 28.10.2020, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Di seguito verranno trattate le principali novità normative che interessano le attività commerciali. Qui sotto si trova il link al decreto medesimo:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/10/28/269/sg/pdf
Contributo a fondo perduto
- A causa delle restrizioni previste con l’ultimo DPCM del 24.10.2020, a favore dei settori soggetti a misure restrittive identificati attraverso appositi codici ATECO (es. bar, gelaterie, ristoranti, palestre, teatri, cinema, ecc.), viene previsto un nuovo contributo a fondo perduto a beneficio degli operatori, con partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020.
- Al suddetto contributo sono ammessi anche i soggetti con fatturatosuperiore ai 5 milioni di euro.
- Restano esclusi invece i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.
- Il contributo spetta purchè l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativo al mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per i soggetti che hanno attivato la partita iva dal 01.01.2019, tale condizione relativa alla riduzione del fatturato non si applica.
- Il contributo sarà corrisposto da Agenzia delle Entrate attraverso accreditamento direttosul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, con riguardo a quei soggetti che lo avevano già ottenuto ai sensi dell’art. 25 Decreto Rilancio.
- Il contributo non spetta se la partita iva risulta cessata alla data di presentazione dell’istanza.
- Con riguardo a quei soggetti che invece non avevano percepitoil precedente contributo, il ristoro sarà riconosciuto previa presentazione di apposita istanza all’Agenzia delle Entrate.
- L’importo del beneficiovarierà dal 100% al 400% di quanto ottenuto precedentemente, in funzione del settore di attività dell’esercizio. Nel dettaglio, tale percentuale varia in funzione del codice Ateco dell’attività medesima. Nel dettaglio abbiamo:
CODICE ATECO | DESCRIZIONE ATTIVITA’ | PERCENTUALE DI RISTORO |
493210 | Trasporto con taxi | 100 |
493220 | Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimesse con conducente | 100 |
493901 | Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano | 200 |
551000 | Alberghi | 150 |
552010 | Villaggi turistici | 150 |
552020 | Ostelli della gioventù | 150 |
552030 | Rifugi di montagna | 150 |
552040 | Colonie marine e montane | 150 |
552051 | Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence | 150 |
552052 | Attività di alloggio connesse alle aziende agricole | 150 |
553000 | Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte | 150 |
559020 | Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero | 150 |
561011 | Ristorazione con somministrazione | 200 |
561012 | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole | 200 |
561030 | Gelaterie e pasticcerie | 150 |
561041 | Gelaterie e pasticcerie ambulanti | 150 |
561042 | Ristorazione ambulante | 200 |
562100 | Catering per eventi, banqueting | 200 |
563000 | Bar e altri esercizi simili senza cucina | 150 |
591400 | Attività di proiezione cinematografica | 200 |
773994 | Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi | 200 |
799011 | Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento | 200 |
799019 | Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca | 200 |
823000 | Organizzazione di convegni e fiere | 200 |
900101 | Attività nel campo della recitazione | 200 |
900109 | Altre rappresentazioni artistiche | 200 |
900201 | Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli | 200 |
900209 | Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche | 200 |
900400 | Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche | 200 |
920009 | Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) | 200 |
931110 | Gestione di stadi | 200 |
931120 | Gestione di piscine | 200 |
931130 | Gestione di impianti sportivi polivalenti | 200 |
931190 | Gestione di altri impianti sportivi nca | 200 |
931200 | Attività di club sportivi | 200 |
931300 | Gestione di palestre | 200 |
931910 | Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi | 200 |
931999 | Altre attività sportive nca | 200 |
932100 | Parchi di divertimento e parchi tematici | 200 |
932910 | Discoteche, sale da ballo night-club e simili | 400 |
932930 | Sale giochi e biliardi | 200 |
932990 | Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca | 200 |
949920 | Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby | 200 |
949990 | Attività di altre organizzazioni associative nca | 200 |
960410 | Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) | 200 |
960420 | Stabilimenti termali | 200 |
960905 | Organizzazione di feste e cerimonie | 200 |
- In ogni caso, l’importo del contributo non sarà superiore a 150.000 euro, fatta eccezione delle aziende operanti nei settori ATECO 55, il cui limite si applica per singola unità produttiva.
Credito d’imposta affitti mesi di Ottobre – Novembre – Dicembre 2020
- Per le attività soggette a limitazioni conseguenti al DPCM del 24 ottobre 2020 (rientranti tra codici Ateco richiamati), a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo 2019, viene previsto un credito di imposta pari al 60%, ovvero del 30% nel caso di affitto d’azienda, dei canoni di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento delle attività economiche suddette.
- Tale credito, già previsto con il Decreto Rilancio, si applica ai canoni pagati dal conduttore nei mesi di Ottobre, Novembre, Dicembre 2020.
- Analogamente alla misura prevista col Decreto Rilancio, anche in questa sede per fruire dell’agevolazione è necessario che vi sia un calo di fatturato nel singolo mese di riferimento pari al 50% rispetto al corrispondente mese dell’anno 2019.
Contributo a fondo perduto per le filiere di agricoltura e pesca
- Viene istituito un fondo pari a Euro 100 milioni, tramite la concessione di contributi a fondo perduto, a favore delle imprese delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura interessate dalle misure restrittive introdotte dal DPCM 24 ottobre 2020.
- La platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici saranno definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (sentita la Conferenza permanente Stato – Regioni).
Esonero contributi
- Fatta eccezione per il settore agricolo, ai datori di lavoro privati che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, viene riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico.
- Tale esonero è fruibile per un periodo massimodi 4 mesi, entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già godute nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail, riparametrato e applicato su base mensile.
Sospensione contributi
- E’ prevista la sospensione dei versamenti contributivi relativi ai lavoratori per il mese di Novembre 2020, a favore delle aziende interessate dal DPCM 24 ottobre 2020.
- I pagamenti di tali contributi previdenziali e assistenziali nonchè dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi, dovranno essere effettuati, senza applicazionedi sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
- Alle aziende produttrici di vino e birra, nonché alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020.
Nuove indennità
- Da parte della società Sport e Salute Spa viene prevista l’erogazione, per il mese di novembre 2020, di un’indennità corrispondente a 800 euro, nel limite massimo di 124 milioni di euro per l’anno 2020, in favore dei lavoratori impiegaticon rapporti di collaborazione presso il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e dal Cip, le società e associazioni sportive dilettantistiche.
- È prevista inoltre una indennità di 000 euro a favore di:
- lavoratori dello spettacolo, gli intermittenti, i venditori porta a porta e i prestatori d’opera;
- lavoratori stagionalidel turismo e degli stabilimenti termali (inclusi quelli con contratto di somministrazione o a tempo determinato).
Reddito di emergenza
- Viene prevista la corresponsione di altre2 mensilità del reddito di emergenza (REM) a favore dei nuclei familiari già beneficiari, nonché nei confronti di chi, con riferimento al mese di settembre, ha avuto un valore del reddito familiare inferiore all’importo del beneficio.
Seconda rata IMU
- Nei confronti delle categorie colpite dalle restrizioni di cui al DPCM 24 ottobre 2020 viene cancellatala seconda rata dell’IMU 2020 relativa agli immobili e alle pertinenze in cui si svolgono si svolgono le attività, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Proroga termine 770 e invio telematico CU contenenti redditi di lavoro autonomo o esenti
- Viene prevista inoltre la proroga al 10 dicembre 2020del termine di presentazione del modello 770 relativo all’anno di imposta 2019, nonché dell’invio telematico delle Certificazioni uniche contenenti redditi da lavoro autonomo ovvero esenti (non rientranti nella dichiarazione modello 730 precompilato)
Tax credit vacanze
- Viene prorogato sino al 30 giugno 2021il periodo di validità del c.d. “tax credit” vacanze. Conseguentemente, grazie alla suddetta proroga, il bonus può essere usato per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismi e dai bed & breakfast fino al 30 giugno 2021 (in luogo del 31 dicembre 2020).
- Ai fini della concessione dell’agevolazione saranno prese in considerazione le domande presentate entro il 31 dicembre 2020.
Cassa integrazione
- Vengono previste ulteriori 6 settimanedi cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legate all’emergenza COVID-19, da usufruire nel periodo intercorrente tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.
- Queste 6 settimane di trattamenti sono riconosciute ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020 che ha disposto la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, sia ai datori di lavoro ai quali sia stata già interamente autorizzata la seconda tranche di 9 settimane di cui all’art. 1, comma 2, del decreto Agosto(D.L. n. 104/2020), decorso il periodo autorizzato.
- La concessione delle 6 settimane di cassa integrazione è gratuita:
- per i datori di lavoro che nel primo semestre 2020 hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019;
- per chi ha avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 e per le imprese interessate dalle restrizioni imposte dal DPCM del 24 ottobre 2020.
- Negli altri casi è invece previsto il pagamento di un contributo addizionale pari:
- al 9%della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che nel primo semestre 2020 hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019;
- al 18%della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che nel primo semestre 2020 non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019.
Blocco licenziamenti
- Viene disposta la proroga del blocco dei licenziamenti sino al 31 gennaio 2021. Tale limitazione non trova applicazionenelle seguenti fattispecie:
- impreseche hanno cessato l’attività;
- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.
- imprese dichiarate fallitequando non sia previsto l’esercizio provvisorio.