DECRETO “NATALE” E ORDINANZA REGIONE VENETO N.169/2020 – UN QUADRO DI SINTESI

A cura del Dott. Recchia Luca

Normativa

Con l’arrivo delle vacanze natalizie il Governo è intervenuto nuovamente prevedendo delle misure restrittive, attraverso l’emanazione di un Decreto Legge, denominato Decreto “Natale” (decreto n. 172/2020). Quest’ultimo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 18.12.2020 ed esplica la sua efficacia dal giorno 19.12.2020.

Parallelamente, la Regione Veneto, data la situazione emergenziale presente sul territorio in tema di emergenza sanitaria, ha emanato una nuova ordinanza (n. 169/2020) che esplica la sua efficacia dalla data del 19.12.2020.

Vediamo quindi di riepilogare le misure contenute in ambedue gli atti.

ORDINANZA REGIONE VENETO N. 169/2020

  • Efficacia temporale: in primo luogo questa ordinanza esplica la sua efficacia dalla data del 19.12.2020 sino alla data del 23.12.2020. Dalle ore 0.00 del 23.12.2020 tale ordinanza verrà revocata. Da quel momento si farà riferimento ai contenuti del Decreto Legge n. 172/2020, che manterrà la sua efficacia sino alla data del 06.01.2021.

Spostamenti

  • In primo luogo si segnala che non è ammesso lo spostamento in un comune veneto diverso da quello di residenza o dimora, dopo le ore 14.00, salvo i seguenti casi (per i quali non vige questa limitazione):
    • comprovate esigenze lavorative,
    • ragioni di studio,
    • motivi di salute,
    • situazioni di necessità,
    • svolgimento di attività non sospese ovvero fruizione di servizi non sospesi.
  • E’ sempre ammesso il rientro presso la propria abitazione, residenza o domicilio, anche dopo le ore 14.00;
  • E’ sempre possibile lo spostamento fuori comune per fruire di servizi alla persona (es. attività di lavanderia, acconciatura, estetista, ecc.);
  • Le attività rientranti nel settore ristorazione (ristoranti, bar, pasticcerie, ecc.) collocate in comuni diversi da quello di dimora, domicilio, ovvero residenza possono essere raggiunti entro le ore 14.00; il rientro presso la residenza o dimora può avvenire anche oltre tale orario, successivamente alla consumazione del pranzo;
  • Sono sempre possibili gli spostamenti, anche tra comuni diversi, al fine di raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore ovvero presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé. E’ sempre possibile portare e recarsi a riprendere i minori;
  • E’ sempre possibile lo spostamento, anche tra comuni diversi, per partecipare a matrimoni e funerali, da svolgersi nel rispetto dei protocolli di sicurezza;
  • E’ sempre possibile il raggiungimento della seconda casa;
  • I soggetti che si trovano in albergo, seconda casa o simili, il comune di “riferimento” dal cui territorio operano le limitazioni è quello in cui sono situati, rispettivamente, l’albergo, la seconda casa o simili;
  • Al fine di ridurre i contatti e contenere gli assembramenti, viene fortemente raccomandato che l’accesso agli esercizi commerciali e ai servizi situati nel medesimo comune di residenza o dimora, avvenga dopo le ore 14;
  • Per gli spostamenti effettuati successivamente alle ore 14 è obbligatorio indicare le ragioni e i luoghi degli spostamenti, anche in rientro, nell’autocertificazione conforme al modello statale da esibire all’organo di controllo;
  • Rimangono valide le regole previste dalla precedente ordinanza, riguardo a misure di comportamento personale, commercio al dettaglio ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, che qui sotto vengono riportate.

Obbligo di mascherine

  • Al di fuori della propria abitazione, è obbligatorio l’uso corretto della mascherina (a copertura di naso e bocca), fatta eccezione per i bambini di età inferiore a sei anni, dei soggetti aventi particolari patologie o disabilità, ovvero di coloro che stanno svolgendo attività sportiva. La mascherina andrà tenuta anche all’interno di:
  • Mezzi privati, se presenti a bordo degli stessi, persone fra loro non conviventi;
  • esercizi commerciali, salvo quanto previsto qui sotto;
  • bar/ristoranti/pasticcerie, stando seduti al tavolo, prima e dopo aver consumato cibi e bevande. Si fa presente che nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione della pietanza, ovvero, più in generale, per fumare, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza interpersonale di almeno un metro.

Passeggiate

  • L’attività sportiva o motoria e le passeggiate all’aperto sono effettuate presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche purché comunque nel rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività e in ogni caso al di fuori delle strade, piazze del centro storico della città, delle località turistiche (mare, montagna, laghi) e delle altre aree solitamente affollate, tranne che per i soggetti che risiedono o dimorano in tali aree (in sintesi, è consentita la passeggiata in luoghi tranquilli e isolati, mentre non è ammessa la passeggiata per es in Via Roma a Verona senza aver fatto acquisti).

Esercizi commerciali

Esercizi commerciali che effettuano commercio al dettaglio (negozi):

  • Tutti gli esercizi commerciali devono esporre al loro ingresso un cartello indicante il numero massimo di clienti ammessi nel locale ed impedire l’ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse raggiunta la capienza massima. Quest’ultima è pari a:
    • 1 cliente se l’esercizio ha una dimensione non superiore a 40 mq;
    • Se il negozio ha una dimensione superiore a 40 mq, il numero massimo si determina secondo il rapporto di 1 cliente ogni 20 mq di superficie lorda.

Negozi di generi alimentari

  • Oltre a quanto indicato al punto 1) (in tema di capienza), si segnala che l’accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni;
  • Esercizi commerciali di grandi e medie strutture di vendita
  • Oltre a quanto indicato al punto 1) (in tema di capienza), è fortemente raccomandato riservare l’accesso a soggetti con almeno 65 anni preferibilmente nella fascia oraria che intercorre dalle ore 10.00 alle ore 12.00 all’interno degli esercizi commerciali di grandi e medie strutture di vendita, nonché nei supermercati.

Attività del settore ristorazione (bar; ristoranti; pasticcerie, gelaterie)

  • L’attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge secondo questa logica:
  • dalle ore 11.00 alle 15.00, occupando prioritariamente i posti a sedere, ove presenti, sia all’interno che all’esterno dei locali e, riempiti i posti a sedere o in caso di assenza di posti a sedere, rispettando rigorosamente il distanziamento interpersonale di almeno 1 mt.;
  • dalle ore 15.00 alle 18.00 si svolge solo a favore di clienti regolarmente seduti nei posti interni ed esterni del locale. Si ricorda che i tavoli non devono contenere più di 4 posti a sedere, indipendentemente dal fatto che i clienti siano o meno conviventi;
  • dalle ore 18.00 alle ore 22.00, viene cessata l’attività di somministrazione al tavolo, può essere tuttavia svolta l’attività di consegna tramite asporto (salvo quanto previsto qui sotto in tema di consumazione pietanze), oppure la consegna a domicilio (senza limiti di orario).
  • Non possono essere collocati più di quattro clienti per tavolo, anche se conviventi, con rispetto in ogni caso dell’obbligo di distanziamento di un metro;
  • La consumazione di alimenti e bevande per asporto è vietata nelle vicinanze dell’esercizio di vendita o in luoghi affollati, salvo che per gli alimenti da consumare nell’immediatezza dell’asporto;
  • Anche i locali che operano nel settore della ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) devono esporre all’ingresso un cartello indicante il numero massimo di persone ammesse nel locale ed evitare l’ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse raggiunto (non opera il calcolo della capienza massima come prevista per gli esercizi al dettaglio);
  • La vendita di alimenti e bevande con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata;

Alla luce di tutto questo, dunque, l’ordinanza della Regione Veneto n. 169/2020 ha efficacia nel periodo intercorrente tra il giorno 19.12.2020 e il giorno 23.12.2020.

A partire dal giorno 24.12.2020 interviene il Decreto Legge n. 172/2020, che sarà efficace sino al giorno 06.01.2021.

DECRETO LEGGE N. 172/2020

  • Il Decreto in questione si caratterizza per la suddivisione dell’Italia in zona “rossa” e “arancione” a seconda dei giorni. Per l’esattezza abbiamo:
  1. PERIODO DA ZONA ROSSA: dal giorno 24.12.2020 al giorno 27.12.2020, dal giorno 31.12.2020 al giorno 03.01.2021, dal giorno 05.01.2021 al giorno 06.01.2021;
  2. PERIODO DA ZONA ARANCIONE: dal giorno 28.12.2020 al giorno 30.12.2021.

 Riepilogando abbiamo:

  • 24.12: zona rossa;
  • 25.12: zona rossa;
  • 26.12: zona rossa;
  • 27.12: zona rossa;
  • 28.12: zona arancione;
  • 29.12: zona arancione;
  • 30.12: zona arancione;
  • 31.12: zona rossa;
  • 01.01: zona rossa;
  • 02.01: zona rossa;
  • 03.01: zona rossa;
  • 04.01: zona arancione;
  • 05.01: zona rossa;
  • 06.01: zona rossa.

 

  • Il richiamo alla zona “rossa” o “arancione” comporta delle differenze per quanto riguarda gli spostamenti, la apertura delle attività commerciali; tali differenze erano state delineate con il DPCM 03.11.2020, tuttavia in questa sede vediamo di riprenderle per chiarezza.

MISURE RIGUARDANTI LA ZONA “ARANCIONE”

Attività appartenenti al settore ristorazione

  • Queste attività (bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie) sono chiuse, salvo quanto previsto qui sotto;
  • E’ consentita la ristorazione con asporto sino alle ore 22.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle zone limitrofe, nonché la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e senza limiti di orario;
  • Restano aperte solamente le mense e i servizi di catering continuativo su base contrattuale, nel rispetto dei protocolli di sicurezza.

Attività di commercio al dettaglio

  • Queste attività restano aperte, nel rispetto dei protocolli di sicurezza.

Attività relative ai servizi alla persona

  • Anche in questo caso, tali attività restano aperte nel rispetto dei protocolli di sicurezza.

Scuola 

  • L’attività didattica in presenza continua a svolgersi con riferimento alle scuole elementari, scuole medie e scuole dell’infanzia;
  • Salvo specifiche attività, chiuse le Università.

Spostamenti

  • Vige in primo luogo un divieto di circolazione dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo;
  • Sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita da una Regione all’altra e dal Comune di residenza, abitazione o domicilio, a un altro comune diverso, a eccezione dei casi di necessità, studio, comprovate esigenze lavorative, motivi di salute, ovvero per fruire di servizi non sospesi o per svolgere attività.
  • Come deroga specifica rispetto al contenuto del DPCM 03.11.2020 sono consentiti gli spostamenti dai comuni aventi popolazione non superiore a 5.000 abitanti in un raggio di 30 km., ad esclusione dei capoluoghi di provincia.

MISURE RIGUARDANTI LA ZONA “ROSSA”

Attività appartenenti al settore ristorazione

  • Queste attività (bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie) sono chiuse, salvo quanto previsto qui sotto;
  • E’ consentita la ristorazione con asporto sino alle ore 22.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle zone limitrofe, nonché la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e senza limiti di orario;
  • Restano aperte solamente le mense e i servizi di catering continuativo su base contrattuale, nel rispetto dei protocolli di sicurezza.

Attività di commercio al dettaglio

  • Queste attività restano chiuse, salvo quanto evidenziato nei punti che seguono;
  • Restano aperte le attività di “prima necessità” che erano state identificate nell’allegato n. 23 DPCM 03.11.2020 (es. edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie, ecc.), nonchè le attività di vendita di prodotti alimentari. Riprendendo l’allegato citato, per comodità si riepilogano qui di sotto:
    •       Commercio  al  dettaglio  in  esercizi  non  specializzati   con prevalenza   di   prodotti   alimentari   e   bevande   (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed  altri  esercizi non specializzati di alimenti vari);
    • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
    • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le  telecomunicazioni,  elettronica  di consumo audio e video, elettrodomestici
    • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e  tabacco in esercizi specializzati  (codici  ateco:  47.2),  ivi  inclusi  gli esercizi specializzati nella  vendita  di  sigarette  elettroniche  e liquidi da inalazione
    • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
    • Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e  per  le telecomunicazioni (ICT)  in  esercizi  specializzati  (codice  ateco: 47.4)
    • Commercio al dettaglio di  ferramenta,  vernici,  vetro  piano  e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
    • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
    • Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e  prodotti  per l’agricoltura e per il giardinaggio
    • Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e  sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
    • Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
    • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
    • Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture  per ufficio
    • Commercio al dettaglio di confezioni e calzature  per  bambini  e neonati
    • Commercio al dettaglio di biancheria personale
    • Commercio  al  dettaglio  di  articoli  sportivi,  biciclette  e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
    • Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
    • Commercio  al  dettaglio  di  giochi  e  giocattoli  in  esercizi specializzati
    • Commercio al dettaglio di medicinali  in  esercizi  specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
    • Commercio al dettaglio  di  articoli  medicali  e  ortopedici  in esercizi specializzati
    • Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria  e di erboristeria in esercizi specializzati
    • Commercio  al  dettaglio  di  fiori,  piante,  bulbi,   semi   e fertilizzanti
    • Commercio al  dettaglio  di  animali  domestici  e  alimenti  per animali domestici in esercizi specializzati
    • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
    • Commercio al dettaglio di combustibile per uso  domestico  e  per riscaldamento
    • Commercio al dettaglio di  saponi,  detersivi,  prodotti  per  la lucidatura e affini
    • Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
    • Commercio  al  dettaglio  ambulante  di:  prodotti  alimentari  e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi  e fertilizzanti;  profumi  e  cosmetici;  saponi,  detersivi  ed  altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
    • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di  prodotto  effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
    • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Attività relative ai servizi alla persona

  • Sono sospese le attività, salvo quelle individuate all’interno dell’allegato n. 24, ossia lavanderie (di articoli tessili, pelliccia, industriali), tintorie, servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere, pompe funebri e attività connesse.
  • Sono quindi sospese le attività svolte dagli estetisti.

Scuola

  • L’attività didattica in presenza continua a svolgersi con riferimento alle scuole elementari, prima media e asili nido.
  • L’attività didattica a distanza viene svolta con riferimento alla seconda e terza media e le altre scuole superiori.

Spostamenti

  • Sono vietati gli spostamenti in comuni diversi da quello di residenza, abitazione o domicilio, nonché all’interno dello stesso comune, fatta eccezione  per i casi di necessità, studio, comprovate esigenze lavorative, motivi di salute, ovvero per fruire di servizi non sospesi o per svolgere attività.
  • Rispetto al DPCM 03.11.2020 è inserita una deroga specifica: è consentito lo spostamento verso abitazioni private, una sola volta al giorno, tra le ore 05.00 e le ore 22.00, verso una sola abitazione che si trova nella stessa regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di 14 anni sui quali tali soggetti esercitano la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Per spiegarci meglio, ciò significa che nei giorni in “zona rossa”, dalle ore 5.00 alle ore 22.00, ogni famiglia potrà ospitare un massimo di due persone non conviventi a casa propria. Dal conteggio sono esclusi i figli minori di 14 anni ovvero persone non autosufficienti o disabili. Ci si potrà spostare una volta al giorno, anche fuori comune, ma nell’ambito della medesima Regione (es. Famiglia con due genitori e tre bambini con età inferiore a 14 anni può andare a casa dei nonni).

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

  • Al  fine  di  sostenere  gli  operatori  dei  settori  economici interessati  dalle  misure  restrittive è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti  che,  alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto:
    • hanno la partita IVA attiva e
    • svolgono come attività prevalente una di quelle contraddistinte dai codici ATECO riportati di seguito.
  • Il  contributo  non  spetta  ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1°  dicembre 2020. Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai  soggetti che hanno già beneficiato del contributo  a  fondo  perduto  di cui all’articolo 25 del Decreto Rilancio e  che non hanno restituito il predetto ristoro. E’ corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale e’ stato erogato il precedente contributo. ü  L’ammontare del contributo è pari al contributo già erogato ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020. In ogni caso,  l’importo  del  contributo  di  cui  al  presente articolo non può essere superiore a euro 150.000,00.
  • Si ricorda che per accedere al contributo a fondo perduto era necessario non aver superato il fatturato di Euro 5.000.000 nell’anno 2019 e aver subito nel mese di Aprile 2020 un calo di fatturato di almeno il 33% rispetto a quello conseguito nel mese di Aprile 2019, fatta eccezione per le attività iniziate dopo il 01.01.2019, per le quali spettava l’importo del contributo minimale (Euro 1.000 o Euro 2.000 nei casi, rispettivamente, di imprese individuali o società).
  • Se questa condizione veniva rispettata, le aziende avevano diritto a un contributo a fondo perduto calcolato secondo una percentuale forfettaria sulla perdita di fatturato conseguita nel mese di Aprile 2020 rispetto al corrispondente mese di Aprile 2019, variabile in funzione dei ricavi o compensi percepiti nell’anno 2019; precisamente tali percentuali sono:
    • 20% nel caso di ricavi o compensi conseguiti nell’anno 2019 non superiori a Euro 400.000;
    • 15% nel caso di ricavi o compensi conseguiti nell’anno 2019 tra Euro 400.000 ed Euro 1.000.000;
    • 10% nel caso di ricavi o compensi conseguiti nell’anno 2019 in misura superiore a Euro 1.000.000.
  • Veniva comunque garantito un importo minimale pari a Euro 1.000 per le persone fisiche ed Euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Si segnala a tal proposito che questo contributo non faceva distinzioni per quanto riguarda il regime fiscale applicato (semplificato, ordinario, piuttosto che forfettario).
  • Le imprese che avevano iniziato l’attività dal 01.01.2019 hanno percepito quindi l’importo minimale di cui sopra (Euro 1.000 ovvero Euro 2.000 a seconda che si tratti di persone fisiche o giuridiche), a prescindere dall’avvenuto calo di fatturato citato.
  • In sintesi, dunque, l’importo del contributo a fondo perduto corrisponde esattamente con quanto erogato con la prima domanda. Tale contributo, viene fortemente limitato alle attività che hanno i seguenti codici ATECO:
    • 561011 – Ristorazione con somministrazione
    • 561012 – Attivita’ di ristorazione connesse alle aziende agricole
    • 561020 – Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
    • 561030 – Gelaterie e pasticcerie
    • 561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti
    • 561042 – Ristorazione ambulante
    • 561050 – Ristorazione su treni e navi
    • 562100 – Catering per eventi, banqueting
    • 562910 – Mense
    • 562920 – Catering continuativo su base contrattuale
    • 563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *