DECRETO 11/2023: NUOVE REGOLE IN MATERIA DI SCONTO IN FATTURA E CESSIONI BONUS EDILIZI

A cura del Dott. Recchia Luca
Introduzione

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 16.02.2023 del Decreto Legge n. 11/2023, cambiano le regole in materia di cessione dei crediti derivanti dai bonus edilizi nonchè sconto in fattura.

In poche parole viene introdotto un blocco in materia di cessione crediti/sconto fattura, a decorrere dal 17.02.2023 (data di entrata in vigore del decreto), blocco giustificato dall’esigenza di tutelare la tenuta dei conti pubblici. Sono comunque previste alcune eccezioni che interessano, sostanzialmente, i lavori già avviati; viene prevista anche la revisione delle norme sulla responsabilità solidale dei cessionari con i cedenti ed il divieto di acquisto di crediti derivanti da bonus edilizi da parte delle P.A.

Il blocco, che ha l’intento di salvaguardare i conti pubblici gravati da questa misura, varrà solo per le opzioni future e cioè quelle a partire dalla data del 17.02.2023.
Per quanto riguarda invece la situazione antecedente al suddetto decreto, resta tutto confermato, mentre, per i lavori in essere è prevista una disciplina derogatoria che, però, è soggetta ad alcune condizioni.
Con lo stesso decreto, inoltre, viene previsto:
– il divieto di acquisto bonus da parte delle pubbliche amministrazioni;
– la responsabilità in solido dei cessionari viene meno in presenza di alcune precise condizioni.

Dove opera il blocco delle cessioni dei crediti e degli sconti in fattura

Come qui sopra spiegato, a decorrere dalla data del 17.02.2023 (data di entrata in vigore del decreto), in relazione agli interventi sotto elencati, non è consentito l’esercizio delle opzioni per:
a)la cessione del credito d’imposta.
b) il contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (sconto in fattura).
Per quanto concerne invece gli interventi interessati da questo blocco, essi riguardano:
– efficienza energetica;
– recupero del patrimonio edilizio;
– bonus facciate ;
– adozione di misure antisismiche;
– installazione di impianti fotovoltaici;
– superamento ed eliminazione di barriere architettoniche;
– installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
– superbonus.

Disciplina transitoria ed eccezioni al blocco

La normativa prevede una disciplina transitoria con relative eccezioni per i lavori che sono già in essere.
In particolare, è previsto che il blocco non si applica verso le opzioni relative alle spese rientranti nel Superbonus per i quali in data antecedente il 17.02.2023:
– per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
– per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA;
– per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Per le altre tipologie di interventi edilizi, diversi dal Superbonus, il blocco non si applica per gli interventi per i quali in data antecedente il 17.02.2023:
– risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, laddove questo sia necessario;
– per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;
– risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari da imprese di costruzione che hanno effettuato i lavori (cfr. art. 16-bis, comma 3 TUIR).

Responsabilità solidale – in quale caso il cessionario non è responsabile in solido con il cedente

Un altro importante intervento previsto nel decreto riguarda l’esclusione dal caso di responsabilità solidale dei cessionari dei bonus edilizi in presenza di alcune condizioni.
Si tratta di una norma che ha il fine di sbloccare i numerosissimi crediti “incagliati”.
Si è spesso verificato infatti che, per timore di un coinvolgimento in tema di responsabilità da parte dei cessionari, i crediti venissero, da questi ultimi, rifiutati all’atto dell’acquisto rimanendo così “nella pancia” dei committenti o dei fornitori.
In particolare, si prevede che, pur restando ferme le ipotesi di dolo, non c’è concorso nella violazione e quindi responsabilità in solido da parte del cessionario o del fornitore che ha applicato lo sconto se viene dimostrato l’acquisto del credito di imposta in possesso della seguente documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta:
– visura catastale antecedente l’inizio delle opere riguardante l’immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
– titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui sia indicata la data di inizio dei lavori e attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili ai sensi della normativa vigente;
– notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’Azienda Sanitaria Locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti tale fattispecie;
– fatture, ricevute ovvero altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle spese medesime;
– asseverazioni, quando le stesse sono obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati di legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
– nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominialidelibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
– nel caso di interventi di efficienza energetica, la documentazione prevista, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultano dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti tale circostanza;
– visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere;
– un’attestazione rilasciata dai soggetti obbligati alla disciplina antiriciclaggio che intervengono nelle cessioni, di avvenuta osservanza degli obblighi previsti dalle norme in materia.
Va segnalato che tale esclusione di responsabilità solidale riguarda anche i cessionari, non consumatori finali, che hanno un conto corrente attivo con la banca.
In tal caso, è sufficiente che questi soggetti si facciano rilasciare una attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione sopra elencata.
Viene inoltre specificato che la mancanza della documentazione citata non costituisce, da sola, causa di responsabilità solidale per colpa grave ovvero dolo del cessionario, il quale può comunque fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza.
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