A cura del Dott. Recchia Luca
Introduzione
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 13/2022, il Governo interviene nuovamente in materia di cessione dei crediti derivanti dalle agevolazioni fiscali.
Tale intervento si era reso necessario al fine di attenuare gli effetti assolutamente negativi derivanti dalla norma contenuta nell’art. 28 Decreto Sostegni Ter, che aveva previsto, tra gli altri, il divieto di cessioni multiple.
Il risultato conseguito con il provvedimento in oggetto, volto a contrastare le frodi attuate tramite le cessioni di crediti fiscali, è stato quello di “bloccare” l’intero settore,
improvvisamente privato del mercato secondario.
Il D.L. n. 13/2022 pone un parziale rimedio in tal senso, prevedendo una serie di disposizioni. Vediamo in cosa consistono.
La “nuova” modalità di cessione dei crediti
Il Decreto Legge n. 13/2022 prevede nello specifico che successivamente alla prima cessione, consentita nei confronti di qualsiasi cessionario, vi possono essere due ulteriori cessioni del credito che si devono però realizzare a favore di un intermediario finanziario, un istituto di credito, ovvero di un’impresa di assicurazione.
In questo modo il mercato “secondario” di cessione dei crediti diventa un ambiente “vigilato”, in cui gli operatori legittimati ad agire sono soggetti alla disciplina antiriciclaggio e quindi tenuti a rispettare la previsione che impone, laddove ricorrano le condizioni previste per la segnalazione di un’operazione sospetta dal punto di vista del rischio di riciclaggio, di astenersi dall’acquisizione del credito.
All’interno dell’art. 121 Decreto Rilancio, viene poi inserito o un nuovo comma (co.1-quater), il quale stabilisce che i crediti derivanti dall’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta non possono formare oggetto di successive cessioni di tipo parziale e a ciascuno è attribuito, in tal senso, un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali cessioni successive. Le disposizioni in oggetto si applicano però con riguardo alle comunicazioni della prima cessione/sconto in fattura spedite all’Agenzia delle entrate a decorrere dalla data del 01.05.2022.
Nuove disposizioni per i professionisti
Al fine di contrastare le frodi, il Governo introduce un nuovo regime sanzionatorio verso i tecnici abilitati a rilasciare le asseverazioni previste dalla normativa, con una previsione molto invasiva. All’interno del Decreto Rilancio, art. 119, viene introdotto un nuovo comma 13-bis, il quale dispone che il tecnico che, nel rilasciare asseverazioni in ambito superbonus/altre agevolazioni fiscali attesti falsamente la congruità delle spese, ovvero esponga informazioni false, ovvero ometta di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso, è punito con:
- la reclusione da 2 a 5 anni e
- con la multa da Euro 50.000 a Euro 100.000, con l’ulteriore aggravante che se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se’ o per altri la pena è aumentata.
Viene modificata inoltre la norma contenuta nell’art. 119, comma 14, Decreto Rilancio, prevedendo ai soggetti che rilasciano asseverazioni di dotarsi di una copertura assicurativa con massimale pari agli importi degli interventi asseverati.
Nuove disposizioni per le imprese esecutrici
Un’altra previsione molto importante concerne l’applicazione dei contratti collettivi del settore edile da parte delle imprese.
Per accedere ai bonus fiscali e nel caso di lavori di importo superiore a Euro 70.000, è necessaria la verifica che i lavori siano eseguiti da parte di datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Tale circostanza dovrà risultare dall’atto di affidamento dei lavori e dovrà essere inoltre indicato nell’ambito delle fatture che verranno emesse: la norma impone al soggetto che appone il visto di conformità di verificare il rispetto di tale condizione.
La decorrenza di questa disposizione non sarà però immediata, si applicherà infatti ai lavori iniziati successivamente al decorso di 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, pertanto ai lavori iniziati a partire dal giorno 28.05.2022.