A cura del Dott. Recchia Luca
Il legislatore, nel corso dell’anno 2020, è intervenuto nel “bonus pubblicità”. Con l’emergenza sanitaria, infatti, avevamo assistito a un drastico calo degli investimenti pubblicitari che stava penalizzando fortemente le diverse realtà editoriali.
Pertanto, il nostro legislatore è intervenuto nel corso dell’anno 2020 prevedendo un credito di imposta pari originariamente al 30% degli investimenti pubblicitari effettuati ovvero da effettuarsi nell’esercizio 2020, per poi innalzare la percentuale del credito di imposta medesimo dal 30% al 50% della spesa agevolabile sostenuta. Era stata modificata inoltre la logica, ossia si è passati da un criterio “incrementale” (guardando cioè le spese agevolabili sostenute nell’anno rispetto a quelle dell’esercizio precedente) a uno che calcola il credito di imposta in modo diretto, senza cioè guardare gli investimenti effettuati nell’anno scorso.
Infine, con la legge di bilancio 2021 viene prorogato per gli anni 2021 e 2022 il bonus pubblicità mantenendo la percentuale del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati.
Requisiti di accesso al credito con la normativa 2020
Come evidenziato, il regime straordinario di accesso previsto per il bonus pubblicità 2020 spetta nella misura pari al 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuarsi nell’anno, entro il limite delle risorse stanziate per l’anno 2020, pari a Euro 60 milioni.
Il credito d’imposta è riconosciuto in relazione agli investimenti pubblicitari effettuati sui seguenti mezzi di informazione:
- su giornali, periodici e quotidiani, anche online, entro un limite di Euro 40 milioni di risorse stanziate;
- su emittenti televisive nonchè radiofoniche locali e nazionali, di tipo analogico o digitale, non partecipate dallo Stato, entro un limite di Euro 20 milioni di risorse stanziate.
Per quanto riguarda i potenziali beneficiari della norma abbiamo i seguenti soggetti:
- titolari di reddito d’impresa;
- lavoratori autonomi;
- enti non commerciali.
La procedura
Come sappiamo, entro il giorno 30.09.2020, era possibile presentare al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta investimenti pubblicitari (c.d. bonus pubblicità) effettuati o da effettuarsi nell’anno 2020.
Ai fini della concessione dell’agevolazione non rileva l’ordine cronologico di trasmissione e in caso di insufficienza delle risorse disponibili si provvede al riparto in misura percentuale tra i soggetti ammessi.
La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta doveva essere presentata entro il giorno 30.09.2020 al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area autenticata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con le credenziali Entratel/Fisconline, SPID o CNS.
Infine, a completamento dell’iter per l’ottenimento del beneficio, successivamente all’invio della comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, dovrà essere inviata, con la stessa modalità telematica, entro il giorno 08.02.2021, la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettivamente realizzati. Quest’ultima va trasmessa tramite i servizi disponibili telematici dell’Agenzia Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione “Servizi Per”, voce “Comunicare”.
Novità normative per gli anni 2021 e 2022
Con la legge di stabilità 2021 vengono introdotte sul tema delle novità per gli anni 2021 e 2022: il bonus, infatti, viene riconosciuto solamente sugli investimenti effettuati su giornali, periodici o quotidiani, anche in formato digitale, ma non è più riconosciuto per gli investimenti pubblicitari effettuati su emittenti radiofoniche e/o televisive.
Restano confermate, per gli anni 2021 e 2022 le altre caratteristiche del bonus, in particolare:
- la determinazione del credito di imposta si basa sulle spese agevolabili sostenute o da sostenere in ciascuno degli anni, non facendo più riferimento alla logica “incrementale” (ossia il raffronto degli investimenti effettuati nell’anno rispetto a quelli sostenuti nell’esercizio precedente);
- la quantificazione del credito di imposta è pari al 50% degli investimenti pubblicitari effettuati nell’anno di imposta di riferimento.
Queste modifiche comportano dunque la possibilità di accesso al suddetto credito alle società costituitesi nell’anno 2021, ovvero quelle che nell’esercizio 2020 non avevano sostenuto investimenti agevolabili.
Procedura telematica
La procedura per accedere al bonus si sviluppa con i seguenti passaggi:
- trasmissione di apposita istanza “prenotativa” entro il giorno 31.03.2021, attraverso i servizi telematici di Agenzia entrate. L’istanza dovrà contenere i dati degli investimenti effettuati o da effettuare entro il 31.12.2021. Le spese vanno quantificate secondo il principio di competenza, cioè facendo riferimento all’esercizio in cui le prestazioni sono ultimate;
- l’effettivo sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata da soggetti abilitati al rilascio dei visti di conformità ovvero soggetti che esercitano la revisione legale;
- invio entro il giorno 31.01.2022 della dichiarazione sostitutiva attestante l’effettiva realizzazione degli investimenti quantificati nell’istanza prenotativa.
L’utilizzo del credito di imposta
Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente tramite compensazione mediante modello F24, utilizzando i servizi telematici Entratel e usando il codice tributo “6900”, a partire dal 5° giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione del provvedimento di ammissione sul sito istituzionale del Dipartimento per l’informazione e l’editoria.
Il suddetto credito va collocato all’interno delle dichiarazione dei redditi relative ai periodi di imposta di maturazione del credito stesso a seguito degli investimenti effettuati, nel quadro RS, sezione “Aiuti di Stato”, codice 56, nonché nel quadro RU col codice “E4”. Inoltre, va indicato nella dichiarazione dei redditi, quadro RU, relativa ai periodi di imposta susseguenti sino a quello nel corso del quale se ne completa l’utilizzo.