A cura del Dott. Recchia Luca
Introduzione
Grazie alla Legge di Stabilità 2021 (ai sensi dell’art. 9 quater) per l’anno di imposta 2021 “...al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l’abitazione principale del locatario, che riduce il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di cui al comma 4, un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.” Per la concreta applicazione di questa misura ne veniva demandata la regolamentazione alla emanazione di un provvedimento da parte del Direttore di Agenzia delle Entrate. A tal proposito, questo provvedimento è stato emanato in data 06.07.2021 da parte di Agenzia delle Entrate, per l’esattezza esso è il n. 180139/2021. Vediamo nel dettaglio cosa prevede. Tale provvedimento prevede un canale telematico di presentazione delle pratiche dalla data del 06.07.2021 sino alla data del 06.09.2021.
Requisiti per accedere al contributo
L’Agenzia delle Entrate specifica innanzitutto che il beneficio compete sia ai locatori persone fisiche non titolari di partita Iva, sia ai locatori, persone fisiche o soggetti diversi, titolari di partita IVA. L’agevolazione è accessibile in presenza dei requisiti che seguono:
- la locazione deve risultare in essere alla data del 29.10.2020;
- il contratto di locazione deve avere come oggetto un immobile adibito esclusivamente a uso abitativo (categorie da A/1 ad A/11, esclusa la categoria A/10), situato in un comune ad alta tensione abitativa (tra cui il comune di Verona), e deve costituire l’abitazione principale del conduttore;
- il contratto deve essere stato rinegoziato a decorrere dal 25.12.2020 in diminuzione per tutto il 2021 ovvero per una parte dell’anno con un risparmio, quindi, sulla locazione per il conduttore;
- la rinegoziazione con riduzione del canone deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate, tramite il modello RLI, entro la data del 31.12.2021.
Questa ultima operazione, dunque, può essere effettuata anche dopo la presentazione della domanda per ottenere il contributo a fondo perduto.
Si segnala in merito che i fondi stanziati per questa misura ammontano a Euro 100 milioni.
Come evidenziato, il beneficio copre un importo pari al 50 per cento dell’ammontare complessivo delle rinegoziazioni in diminuzione e può arrivare fino a 1.200 euro per locatore. In ogni caso per ottenere i contributi a fondo perduto e per conoscere la cifra effettiva bisognerà attendere il 2022. Solamente dopo il 31.12.2021 si procederà con la verifica dei dati trasmessi in fase di domanda e poi con l’erogazione. A tal proposito, nel caso in cui le risorse stanziate risultino inferiori all’ammontare complessivo dei contributi spettanti in base alle istanze validamente presentate nel periodo utile, l’Agenzia delle entrate provvederà all’erogazione utilizzando un criterio di riparto proporzionale, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse disponibili e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti dai locatori.
La presentazione dell’istanza
I soggetti che rientrano in questa agevolazione hanno un orizzonte temporale di presentazione delle domande dalla data del 06.07.2021 alla data del 06.09.2021. L’Istanza deve essere predisposta utilizzando esclusivamente il servizio web disponibile sul portale dell’Agenzia delle Entrate. La domanda contiene le seguenti informazioni:
- dati del contratto ovvero dei contratti riguardanti immobili situati in comuni ad alta densità abitativa, i quali devono rappresentare l’abitazione principale del conduttore;
- codice fiscale del locatore, persona fisica o meno, che richiede il contributo e il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nel caso in cui sia diverso dalla persona fisica ovvero nel caso di minore o ancora interdetto;
- IBAN del conto corrente intestato al locatore che richiede il contributo;
- rinuncia al contributo in caso di istanza già inviata;
- data di inizio e data in cui avviene il termine circa la rinegoziazione del nuovo canone;
- importo del canone annuo ante e post rinegoziazione con l’indicazione della quota di possesso del locatore che richiede il contributo.
Esempio
Supponiamo al caso di un contratti di locazione che preveda un canone annuo di Euro 6.000 avente decorrenza 01.04.2019 e scadenza 31.03.2022. A partire dal 01.01.2021 il locatore si accorda con il conduttore per una rinegoziazione in diminuzione del canone, il quale passa a Euro 400 mensili, per un periodo di 6 mesi.
Per calcolare l’importo di contributo spettante abbiamo:
- Riduzione teorica su base annua: Euro 1.200;
- Riduzione effettiva periodo rinegoziato: Euro 595,07 (1.200/365 X 181 gg);
- Contributo spettante: Euro 297,54 (595,07 X 0,50)