A cura del Dott. Recchia Luca
Introduzione
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale in data 11.11.2021 del Decreto n. 157/2021, entra in vigore dalla data del 12.11.2021, il Decreto legge (approvato recentemente dal Consiglio dei Ministri), che prevede misure urgenti per contrastare il fenomeno delle frodi nell’ambito delle detrazioni/cessioni di credito per lavori edilizi/sconto fattura, rafforzando anche i controlli preventivi.
Novità previste
a – Visto di conformità per Superbonus 110% utilizzato in dichiarazione
Viene innanzitutto esteso l’obbligo di apposizione del visto di conformità anche nel caso in cui il c.d. Superbonus 110% sia utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi. Gli unici casi in cui l’obbligo del visto di conformità non sussiste sono i seguenti:
- se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate,
- ovvero se la dichiarazione viene presentata tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (per tali dichiarazioni, infatti, l’Agenzia delle entrate può già effettuare controlli preventivi sulla dichiarazione presentata).
Al riguardo, ricordiamo che la normativa disponeva l’obbligo di apposizione del visto di conformità solamente nel caso di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, in luogo della fruizione diretta del Superbonus 110%.
b – Visto di conformità per altri Bonus edilizi
In secondo luogo viene esteso l’obbligo di apposizione del visto di conformità anche nel caso di cessione del credito/sconto in fattura relativi alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al “superbonus al 110%”, ossia bonus edilizi o energetici tradizionali.
In sostanza, rispetto al sistema previgente, la norma estende le casistiche di apposizione del visto di conformità, ai casi di intervento di recupero del patrimonio edilizio o di efficientamento energetico diversi da quelli che danno diritto alla detrazione “superbonus 110%”, laddove il contribuente decida di fruire dei medesimi attraverso cessione del credito/sconto in fattura.
c – La nuova procedura di sospensione da parte di Agenzia Entrate
Viene prevista la possibilità da parte di Agenzia Entrate di effettuare la sospensione (entro il termine di 5 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito) e per un periodo non superiore a giorni 30, dell’efficacia delle comunicazioni riguardanti cessioni del credito/sconti in fattura inviate alla stessa Agenzia Entrate, le quali presentano particolari profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.
I profili di rischio oggetto di attenzione sono identificati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e si riferiscono:
- ai dati riguardanti i crediti oggetto di cessione, nonchè i soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
- alla coerenza/regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni citate con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
- ad eventuali analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.
- qualora, all’esito del controllo, risultassero confermati i rischi, la comunicazione si considera come non effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione, ovvero
- se, invece, i rischi non risultassero confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui sopra, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.
d – Blocco da parte dei cessionari nel caso di operazioni sospette
In capo ai soggetti cessionari dei crediti (intermediari finanziari, poste, ecc.) viene prevista la possibilità di non procedere all’acquisizione dei crediti citati, nei casi in cui vi siano i presupposti di operazioni sospette, ovvero di operazioni in cui non è possibile effettuare una adeguata verifica di clientela.
Per individuare le operazioni sospette, oggetto di comunicazione obbligatoria all’UIF, è necessario considerare i rischi connessi con:
- l’eventuale natura fittizia dei crediti stessi;
- la presenza di cessionari dei crediti che pagano il prezzo della cessione con capitali di possibile origine illecita;
- lo svolgimento di abusiva attività finanziaria da parte di soggetti privi delle prescritte autorizzazioni che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da un’amplia platea di cedenti.
Si ricorda infine che le disposizioni illustrate esplicano funzioni di controllo preventivo riguardo eventuali frodi nell’utilizzo delle agevolazioni fiscali, ma non pregiudicano in alcun modo i poteri di controllo nel merito dell’Amministrazione finanziaria in relazione alle operazioni di cessione dei crediti avvenute sia precedentemente, che successivamente rispetto l’entrata in vigore della norma.