LEGGE DI BILANCIO – PARTE IV – PROROGA AGEVOLAZIONI PRIMA CASA PER GLI UNDER 36

A cura del Dott. Recchia Luca

Introduzione

La legge di bilancio 2023 interviene inoltre sul fronte agevolazione prima casa “giovani”, in particolare per gli atti di acquisto immobiliare dei soggetti “under 36” aventi ISEE inferiore a Euro 40.000.
Intervenendo sulla normativa vigente, il legislatore estende l’operatività delle cd agevolazioni “prima casa under 36” per gli atti sino alla data del 31.12.2023.
In cosa consiste l’agevolazione
Si ricorda che nel periodo 2021 era stata introdotta una nuova agevolazione per l’acquisto della “prima casa” di abitazione, per i soggetti di età inferiore a 36 anni , aventi ISEE non superiore a Euro 40.000.
L’agevolazione consiste:
  • nell’esenzione dalle imposte d’atto (imposta di registro, ipotecaria e catastale) e, nel caso di atti imponibili e quindi soggetti a IVA, in un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto medesimo;
  • nell’esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione degli immobili agevolati.
Il beneficio si applica limitatamente ai trasferimenti operati a favore di soggetti che soddisfino le seguenti condizioni:
  • non abbiano ancora compiuto 36 anni di età anagrafica facendo riferimento all’anno in cui l’atto è rogitato;
  • disporre di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a Euro 40.000 annui.
Ora, la legge di bilancio 2023 estende di altri 12 mesi l’applicabilità temporale dell’agevolazione (che era già stata prorogata dalla legge di bilancio 2022, rispetto al termine originario). La norma originaria prevedeva che il beneficio trovasse applicazione agli atti stipulati tra la data del 26.05.2021 e la data del 30.06.2022.
Successivamente la legge di bilancio 2022 aveva esteso il periodo di applicabilità del beneficio sino alla data del 31.12.2022.
Infine, la legge di bilancio 2023, estende il termine finale agli atti stipulati sino alla data del 31.12.2023.
Proroga per accesso al Fondo Garanzia Prima casa
Nell’ambito delle misure a sostegno dell’acquisto della casa di abitazione da parte di giovani, la legge di bilancio 2023 proroga alla data del 31.03.2023 il termine per l’accesso “speciale” al Fondo di garanzia prima casa.
Il Fondo di garanzia per la prima casa è destinato alla concessione di garanzie a prima richiesta su mutui ipotecari di ammontare non superiore a Euro 250.000, erogati a favore di mutuatari per l’acquisto e per interventi di ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario. Nel regime ordinario la garanzia del Fondo è concessa nella misura del 50% della quota capitale.
Con la proroga in legge di bilancio, sino alla data del 31.03.2023, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo è elevata alla misura dell’80% della quota capitale nei seguenti casi:
  • per le giovani coppie ovvero nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari nonchè i giovani che non hanno compiuto 36 anni di età, con ISEE non superiore a Euro 40.000 annui;
  • relativamente a finanziamenti con limite di finanziabilità (ossia il rapporto tra importo del finanziamento e prezzo d’acquisto dell’immobile) superiore all’80%.
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