A cura del Dott. Recchia Luca
Introduzione
Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro irregolare nel settore dell’edilizia, il Ministero del Lavoro ha introdotto un nuovo documento, c.d. DURC di congruità, avente l’obiettivo di verificare l’adeguatezza del costo del lavoro sostenuto nella realizzazione dei lavori nel settore edile. Per la precisione, questo documento consente di controllare se la manodopera impiegata sia proporzionata rispetto l’incarico affidato e, nel caso contrario, invita le imprese ad attuare dei correttivi.
Ambito soggettivo
Le disposizioni, contenute all’interno del D.M. 143 del 25/06/2021, si applicano nei confronti dei lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile territorialmente competente sia effettuata a decorrere dal 01.11.2021.
Come sopra evidenziato, la procedura verifica il livello di incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili eseguiti da imprese affidatarie, secondo contratti di appalto ovvero subappalto, oppure da lavoratori autonomi coinvolti nella loro esecuzione e trova applicazione, in particolare, nei seguenti ambiti:
- lavori pubblici, senza limiti di importo;
- lavori privati, il cui valore sia uguale ovvero superiore a Euro 70.000.
Come funziona la procedura
La Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente:
- riceve le informazioni dichiarate dall’impresa principale con particolare riguardo al valore complessivo dell’opera, all’importo dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici/subaffidatarie;
- effettua un confronto tra il costo del lavoro sostenuto dall’impresa e gli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella Tabella allegata all’Accordo collettivo del settore del 10.09.2020, qui di seguito riportata.
A questo punto si possono presentare diverse situazioni:
- Nel caso di esito positivo (congruità) della verifica, l’attestazione viene rilasciata entro 10 giorni dalla richiesta.;
- Nel caso di esito negativo (non congruità) scatta la presunzione di non congruità dell’impresa. A sua volta in quest’ultimo caso, possiamo avere:
- uno scostamento rispetto agli indici di congruità accertato in misura pari o inferiore alla soglia del 5% della percentuale di incidenza della manodopera: in questo caso la Cassa Edile/Edilcassa rilascia ugualmente l’attestazione di congruità, previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi il suddetto scostamento;
- uno scostamento rispetto agli indici di congruità accertato in misura superiore alla soglia del 5% della percentuale di incidenza della manodopera: in questo caso cambia la procedura e la stessa viene qui di seguito spiegata.
Come regolarizzarsi in caso di esito negativo della verifica di congruità
Come detto, qualora non sia riscontrata la congruità richiesta, il Decreto attuativo prevede a sua volta una procedura di regolarizzazione attivabile con apposito invito della Cassa Edile competente.
L’invito alla regolarizzazione della Cassa Edile nei confronti dell’impresa determina, alternativamente, le seguenti conseguenze:
- entro il termine di 15 giorni l’impresa regolarizza la propria posizione attraverso il versamento in Cassa Edile dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità. A seguito dell’adempimento viene quindi rilasciato il DURC di congruità;
- una volta che sono superati 15 giorni, l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, andrà a incidere, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC online per l’impresa affidataria. A quel punto, la Cassa Edile territorialmente competente procederà all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).