A cura del Dott. Recchia Luca
Introduzione
Per effetto del Decreto Legge approvato in data 16.09.2021 dal Consiglio dei Ministri, a partire dalla data del 15.10.2021 sino alla data del 31.12.2021, data che rappresenta allo stato dell’arte il termine dello stato di emergenza, per accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati, servirà il Green Pass.
Casi di rilascio del Green Pass
- per chi abbia eseguito un tampone molecolare con esito negativo nelle 72 ore antecedenti;
- per chi abbia eseguito un tampone rapido antigenico con esito negativo nelle 48 ore antecedenti;
- per chi abbia ricevuto almeno una dose di vaccino;
- per chi sia guarito dalla malattia Covid-19 nei 6 mesi antecedenti.
Per quanto riguarda la validità, va evidenziato che per le persone che eseguono il ciclo vaccinale, il Green Pass dura 12 mesi dalla data dell’ultima somministrazione.
Quando scatta l’obbligo
Per effetto del Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri, l’obbligo scatta a partire dalla data del 15.10.2021 per accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati. Tale obbligo riguarda i seguenti soggetti:
- lavoratori dipendenti delle aziende pubbliche o private, titolari e dipendenti degli studi professionali (avvocati, commercialisti, ingegneri, ecc.), ;
- colf, baby sitter, badanti;
- titolari di partita iva (es. fornitori) che effettuino l’accesso, si pensi per esempio all’elettricista ovvero all’idraulico che svolge il suo lavoro nel pubblico ovvero nel privato;
- avvocati, magistrati ordinari, contabili, amministrativi e militari, procuratori di Stato, componenti delle commissioni tributarie (al fine di accedere agli uffici giudiziari);
- volontari del settore non profit, nonchè coloro che svolgono a vario titolo attività di formazione, volontariato nel settore pubblico o privato;
- autorità amministrative indipendenti, comprese la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, la Commissione nazionale per la società e la borsa, Banca d’Italia. Trova applicazione anche nei confronti degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale. L’obbligo è esteso anche ai titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice.
Dalla suddetta normativa evidenziamo sin da subito che le regole in questione non trovano applicazione per i soggetti esenti, in possesso di idonea certificazione, nonchè ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale.
Conseguenze legate alla mancanza del green pass
I lavoratori dipendenti che saranno sprovvisti, a partire dalla data del 15.10.2021, della certificazione green pass saranno soggetti alla disciplina che segue e che si differenzia tra il settore pubblico e il settore privato (aziende aventi un numero superiore o inferiore a 15 dipendenti).
a) Settore pubblico
Nel caso di dipendenti della Pubblica amministrazione che si presentino al lavoro senza Green Pass:
- la retribuzione viene sospesa (sino alla relativa regolarizzazione), a partire dal primo giorno in cui si presentano al lavoro senza la certificazione verde;
- non sono previste conseguenze dal punto di vista disciplinare e si mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
I dipendenti privati che comunicheranno di non avere il green pass o che non saranno in grado di esibirlo all’accesso nel luogo di lavoro:
- saranno considerati assenti senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del certificato verde;
- non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Un discorso a parte va fatto per le sole aziende aventi un numero inferiore a 15 dipendenti. In questi casi la sospensione dall’attività lavorativa scatta a partire dal quinto giorno di mancata presentazione della certificazione verde e la durata può corrispondere a quella del contratto di lavoro stipulato con il dipendente assunto in sostituzione. Tale durata, in ogni caso, non può superare il valore limite di 10 giorni e non può andare oltre il termine del 31.12.2021.
- sono previste sanzioni pecuniarie da Euro 600 a Euro 1.500 per i lavoratori sorpresi all’interno del luogo di lavoro senza green pass;
- sono previste sanzioni da Euro 400,00 a Euro 1.000,00 per i datori di lavoro che non hanno effettuano i dovuti controlli.
Nel caso di presentazione di certificazione Green Pass falsa cosa succede?
Abbiamo due situazioni possibili:
- contraffare o acquistare un certificato falso;
- spacciarsi per un’altra persona mostrando la certificazione di un’altra persona.
In questi casi, chi falsifica una certificazione verde rischia di incorrere nel reato di falsità materiale commessa dal privato: la pena consiste nella reclusione da sei mesi a tre anni, ridotta fino a un terzo. Chi usa invece un pass falso senza aver preso parte alla contraffazione commette il reato di uso di atto falso, ma le pene sono ulteriormente ridotte di un terzo.
A carico di chi utilizza la certificazione di altri potrebbe inoltre applicarsi il reato di sostituzione di persona, punito con la reclusione sino a dodici mesi.
Tali reati sono procedibili d’ufficio: chiunque potrà denunciare la certificazione falsa, sia il personale dedito al controllo, sia qualsiasi altra persona.
Su fronte tamponi, si segnala la proroga circa la applicazione del prezzo calmierato per i tamponi rapidi nelle farmacie convenzionate dal 30.09.2021 sino alla data del 31.12.2021. Il costo ammonta a Euro 15 per i soggetti maggiorenni, nonchè Euro 8 euro per i soggetti di età compresa da 12 a 18 anni.
In capo alle farmacie che non rispettano i prezzi citati è prevista una sanzione amministrativa da Euro 1.000 a Euro 10.000. Il prefetto inoltre può anche disporre la chiusura dell’attività per un numero di 5 giorni, tenuto conto delle esigenze di continuità del servizio.
Settore RSA – breve riepilogo
Limitatamente a questi soggetti, ricordiamo che l’obbligo vaccinale nelle Rsa decorre a partire dalla data del 10.10.2021.