A cura del Dott. Recchia Marco
Introduzione
A partire dalla data del 09.09.2021, con scadenza fissata per il giorno 08.11.2021, come previsto dal “Decreto Agosto”, l’Agenzia delle Entrate ha aperto il bando che concede la possibilità di effettuare la domanda del contributo a fondo perduto per le c.d. “Città Santuario”.
Gli importi sono compresi da un minimo Euro 1.000/2.000 (a seconda del tipo di soggetto), sino a un valore massimo di Euro 150.000, e vanno accreditati sul c/c indicato nella relativa domanda.
Requisiti
Tale bando presenta requisiti diversi sia per identificare i beneficiari, che i comuni interessati:
- per quanto riguarda i beneficiari, tale provvedimento è rivolto a chi detiene attività d’impresa nei centri storici, zone A o equipollenti, dei comuni di cui sopra, che effettuano attività consistenti nella vendita di beni o nella prestazione di servizi al pubblico e che abbiano fatto registrare perdite di fatturato in misura superiore alla soglia del 33% a seguito del confronto tra i dati dei mesi di Giugno 2019 e Giugno 2020. Anche in questo caso, sono previste eccezioni, come nel caso di coloro i quali abbiano avviato la propria attività dal giorno 01.07.2019, per i quali vale l’importo minimale di Euro 1.000 (nel caso di imprese individuali) ovvero Euro 2.000 (nel caso di società).
- per quanto riguarda invece gli enti oggetto di interesse, ci si riferisce a comuni aventi una popolazione superiore a 10mila abitanti, che presentano appunto santuari religiosi di particolare attrattiva turistica, quantificabile con un flusso turistico di cittadini residenti nei paesi esteri di almeno 3 volte superiore al numero di residenti, in base alla più recente rilevazione messa a disposizione dalle amministrazioni pubbliche competenti. Tale requisito numerico non si applica nel caso di comuni interessati dagli eventi sismici datati 24.08.2016.
Importi e aliquote
Per quanto riguarda gli importi cui avranno diritto i beneficiari, il calcolo si basa su tre diverse aliquote, varianti a seconda dei valori relativi ai ricavi e compensi percepiti dal beneficiario nel precedente periodo di imposta, che vanno applicate alla differenza nei valori di fatturato e corrispettivi relativi ai mesi in esame (Giugno 2020 rispetto a Giugno 2019).
- per quanto riguarda i soggetti che hanno presentato un valore dei ricavi o compensi percepiti nell’anno di imposta 2019 inferiore ai 400.000 Euro, il calcolo viene effettuato applicando alla differenza tra i valori di fatturato e corrispettivi relativi ai mesi di Giugno 2020 e Giugno 2019 una percentuale pari al 15%;
- per quanto riguarda i soggetti che hanno presentato un valore dei ricavi o compensi percepiti nell’anno di imposta 2019 compresi tra i 400.000 Euro e 1.000.000 Euro, il calcolo viene effettuato applicando alla differenza tra i valori di fatturato e corrispettivi relativi ai mesi di Giugno 2020 e Giugno 2019 una percentuale pari al 10%;
- per quanto riguarda i soggetti che hanno presentato un valore dei ricavi o compensi percepiti nell’anno di imposta 2019 superiori a 1.000.000 Euro, il calcolo viene effettuato applicando alla differenza tra i valori di fatturato e corrispettivi relativi ai mesi di Giugno 2020 e Giugno 2019 una percentuale pari al 5%.
Compilazione domanda
Come specificato sopra, la domanda per richiedere l’accesso ai contributi a fondo perduto può essere inoltrata a partire dal 09/09/2021, fino alla scadenza fissata per il 08/11/2021.
La procedura, come già accaduto per i precedenti provvedimenti (c.d. “fondi perduti”), le istanze andranno compilate mediante la procedura attivata sul portale “Fatture e Corrispettivi” presente sul sito web di Agenzia delle Entrate, da cui si potrà anche verificare l’esito della stessa. Ovviamente, tale procedura è espletabile sia in prima persona, che mediante l’ausilio di un intermediario o un professionista incaricato.
Le informazioni richieste nell’istanza sono le seguenti:
- Il codice fiscale del richiedente (che può essere una persona fisica o una persona giuridica);
- Il codice fiscale del legale rappresentante, nei casi in cui il soggetto sia diverso dalla persona fisica, oppure nel caso di minori o interdetti;
- Il codice fiscale del “de cuius”, nel caso in cui, a seguito dell’eventuale dipartita del soggetto originario avvenuta nel periodo in esame, il richiedente sia un erede che intende proseguire, o ha già proseguito, l’attività;
- La partita IVA del soggetto cessato, nel caso in cui il richiedente abbia messo in atto nel periodo in esame operazioni di trasformazione aziendale;
- Gli importi relativi a ricavi e compensi dell’anno 2019;
- L’indicazione dell’inizio attività (se posteriore al 01/07/2019);
- L’ indicazione delle attività esercitate;
- Gli importi fatturati ed i corrispettivi riferiti ai mesi di Giugno 2020 e Giugno 2019, realizzati nei comuni in esame;
- Il codice IBAN del conto corrente del richiedente;
- Data e firma del richiedente;
- Il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica, nel caso in cui la richiesta non venga inoltrata dal beneficiario ma da un intermediario o da un professionista incaricato.
Ulteriori precisazioni
Nel provvedimento in esame, accanto ai dettagli relativi ai requisiti necessari per poter accedere al contributo ed alle modalità di inoltrarne la richiesta sono presenti ulteriori informazioni utili per chi, una volta accertati i propri dati numerici, decidesse di inoltrare la richiesta.
- in primo luogo, tale provvedimento non è cumulativo con i provvedimenti che hanno determinato l’erogazione dei contributi a fondo perduto per i centri storici (se riferiti agli stessi territori), nonché con gli aiuti già previsti nel Fondo per la filiera della ristorazione, il che significa che chi avesse già potuto beneficiare di uno di questi due bandi (nel caso del fondo perduto per i centri storici, soltanto se riferito sempre allo stesso territorio), non avrà diritto a richiedere la somma in esame.
- in secondo luogo, l’Agenzia delle Entrate determina gli importi complessivi dei contributi richiesti nelle istanze che hanno superato i controlli, e dovrà tenere conto degli importi di finanziamento stabiliti nella legge n. 178 del 30.12.2020 (limite di spesa fissato in 10.000.000 Euro per il 2021): a partire da ciò, l’Agenzia delle Entrate definirà la percentuale di riparto, rapportando il limite di spesa di cui sopra all’ammontare complessivo dei contributi validamente richiesti, il che significa che, solo nel caso in cui l’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte risultasse minore o uguale al limite di spesa, la percentuale sarebbe pari al 100%.