L’ASSEGNO UNICO TEMPORANEO: CARATTERISTICHE E DOMANDE PROSSIME AL VIA

A cura del Dott. Recchia Luca

A partire dalla data del 01.07.2021, l’assegno unico temporaneo per i figli minori è pronto a esordire.

In cosa consiste questa misura?

In attesa della realizzazione concreta della legge delega del 01.04.2021, avente come oggetto l’assegno unico universale, è stato nel frattempo introdotto un nuovo sostegno per le famiglie con figli minorenni per il SOLO periodo luglio-dicembre 2021. Questa misura è rivolta esclusivamente alle categorie che non hanno diritto di accedere agli assegni al nucleo familiare (lavoratori disoccupati e lavoratori autonomi) e ha precisi limiti ai fini ISEE.

Con riferimento invece all’assegno unico universale (che entrerà in vigore a partire dal 01.01.2022) esso sarà destinato indistintamente a tutte le categorie, senza limitazioni di reddito e dovrà sostituire progressivamente tutte le misure attualmente previste in tema di genitorialità, compresi assegni familiari e detrazioni per i figli a carico.

Requisiti previsti

L’Assegno temporaneo è erogato in presenza di figli minori dell’età di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo, nei confronti dei nuclei familiari che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente dell’assegno temporaneo deve soddisfare i seguenti requisiti:

  1. essere cittadino italiano ovvero di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  2. essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  3. essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  4. essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  5. essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato ai sensi della normativa vigente.

Valori ISEE e importo dell’Assegno temporaneo

Con riferimento all’importo mensile dell’assegno temporaneo, come si diceva, si fa riferimento ai valori ISEE e al numero di figli. Se sono presenti più di 2 figli l’importo è maggiorato del 30%. In particolare, è previsto:

  • nel caso di un valore ISEE inferiore o uguale a Euro 7.000:
    • l’importo di Euro 167,50 mensile per ciascun figlio nel caso di nuclei familiari formati da uno ovvero due figli, ovvero
    • l’importo mensile di Euro 217,80 mensile per ciascun figlio nel caso di nuclei più numerosi.
  • nel caso di un valore ISEE superiore a Euro 7.000 sino al livello massimo di Euro 50.000, i valori tendono a decrescere all’aumentare del valore ISEE, sino ad arrivare a un importo minimale da Euro 30 a Euro 40 per nuclei con ISEE pari a Euro 50.000.
  • nel caso di un valore ISEE superiore a Euro 50.000, la misura non spetta.

Gli importi spettanti sono maggiorati di Euro 50 per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.

Presentazione delle domande

Come detto questa è una misura “ponte” che copre il periodo intercorrente tra Luglio e Dicembre 2021. La domanda va effettuata dal genitore richiedente entro e non oltre la scadenza del 31.12.2021.

A partire dal prossimo 01.07.2021, la domanda dovrà essere inoltrata una sola volta, tramite i seguenti canali:

  • Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi
  • portale web direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto entro il 01.10.2020, oppure una Carta Nazionale dei Servizi (CNS), ovvero tramite SPID di livello 2 o superiore, ovvero tramite una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE).

La mensilità viene corrisposta a seguito della presentazione della relativa domanda. Tuttavia, per le domande presentate entro il 30.09.2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di Luglio 2021. 

Compatibilità dell’Assegno temporaneo

L’assegno temporaneo è compatibile con il Reddito di cittadinanza, nonché con altre misure a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome dagli Enti locali. In particolare sono compatibili con l’Assegno temporaneo le seguenti misure:

  1. detrazioni fiscali per figli a carico;
  2. assegno di natalità;
  3. assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
  4. premio alla nascita;
  5. fondo di sostegno alla natalità;
  6. reddito di cittadinanza – coloro che al momento di presentazione della domanda percepiscono il RdC, l’INPS corrisponde d’ufficio l’Assegno temporaneo congiuntamente nella carta RDC, sino a concorrenza dell’importo di assegno temporaneo spettante per ciascuna mensilità.

Come detto l’assegno temporaneo è invece incompatibile con l’assegno al nucleo familiare vigente.

“Potenziamento” degli assegni familiari per il periodo Luglio-Dicembre 2021

Parallelamente a questa misura “ponte”, nei confronti dei lavoratori dipendenti è previsto un incremento dell’importo mensile degli assegni familiari nel periodo Luglio-Dicembre 2021. Per l’esattezza abbiamo una maggiorazione pari a Euro 37,50 a figlio, per i nuclei familiari sino a 2 figli ed Euro 55,00 per figlio, nel caso di nuclei familiari con almeno 3 figli. Per accedervi è necessario effettuare domanda telematica di rinnovo.

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