PROROGA CONTRIBUTI ARTIGIANI-COMMERCIANTI AL 20.08.2021 E LE CONDIZIONI PER L’ESONERO

A cura del Dott. Recchia Luca

Con il messaggio n. 1911/2021 l’INPS comunica ufficialmente la proroga dal 17.05.2021 al 20.08.2021 della 1°rata 2021 dei contributi fissi dovuti all’ Inps dai soggetti iscritti alla gestione artigiani commercianti.

L’Istituto conferma dunque quanto dichiarato dal Ministro del Lavoro Andrea Orlando durante l’intervista del 12.05.2021, andata in onda su La7.

L’originaria scadenza prevista per il 17.05.2021 slitta quindi di circa tre mesi.

Il rinvio trae origine, come si apprende leggendo il messaggio, dall’espresso nulla-osta rilasciato da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. L’anticipazione dell’INPS è motivata dal fatto che l’iter per l’attuazione dell’esonero previsto dalla Legge di Bilancio 2021 è ancora in fase di definizione e prevede l’adozione di uno o più decreti da parte del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da emanare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze. Tali provvedimenti definiranno i criteri e le modalità di concessione dell’agevolazione.

Il quadro che scaturisce dalle informazioni al momento disponibili, pertanto, è il seguente: tutti (inclusi coloro che non rientrano tra gli aventi diritto all’esonero) gli iscritti alle gestioni Ago Artigiani e Commercianti possono prorogare il versamento della prima rata dei contributi fissi (in scadenza il giorno 17.05.2021) alla data del 20.08.2021.

Il differimento, infatti, viene concesso a tutti indistintamente, al fine di consentire l’effettuazione delle verifiche necessarie ai fini dell’eventuale accesso al beneficio della riduzione parziale dei contributi dovuti con riferimento all’anno 2021, e aventi scadenza entro il medesimo anno.

La legge di Bilancio 2021 ha introdotto infatti il c.d. concetto di “anno bianco contributivo”, ossia l’esonero parziale dei contributi per l’anno in corso per lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni speciali dell’INPS e delle casse professionali.

requisiti per accedere a tale esonero sono i seguenti:

  • reddito complessivo di lavoro derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla gestione, non superiore a Euro 50.000 euro nel periodo di imposta 2019 (la verifica deve essere effettuata, per gli iscritti AGO, guardando al reddito imponibile dichiarato nel quadro RR del modello Redditi 2020 riferimento 2019);
  • calo del fatturato e corrispettivi dell’anno 2020 pari ad almeno il 33%rispetto al periodo 2019;
  • non essere titolari di pensione diretta, eccetto il caso in cui venga percepita pensione di invalidità;
  • non essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità;
  • essere in regola con la contribuzione passata;
  • non aver superato l’importo individuale di aiuti concedibili indicati nella sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19” di cui alla Comunicazione della Commissione Europea marzo 2020 e successive modifiche ed integrazioni.

Al ricorrere contemporaneo di tutte le condizioni di cui sopra, l’artigiano o il commerciante potrà presentare all’INPS domanda di accesso al beneficio entro la data del 31.07.2021, tramite un’apposita procedura telematica che verrà in seguito rilasciata, autocertificando il possesso dei requisiti richiesti.

A seguito di tale domanda l’INPS effettuerà le proprie verifiche, anche per il tramite di controlli incrociati con gli archivi dell’Agenzia delle Entrate, e potrà accogliere o meno la domanda. Le situazioni che si possono proporre sono le seguenti:

  • nel caso in cui la domanda venisse accolta, occorrerà attendere che l’INPS effettui i conteggi di capienza relativamente al rapporto intercorrente tra le domande accolte e le relative somme stanziate in sede di manovra, al fine di determinare in via definitiva l’effettivo beneficio riconosciuto a ciascun soggetto iscritto AGO; in maniera corrispondente sarà ridotto l’ammontare dei contributi dovuti aventi scadenza entro il 31.12.2021 (facciamo quindi riferimento alle rate dovute ad Agosto e Novembre), mentre in ogni caso la rata scadente a febbraio 2022, sarà comunque dovuta totalmente;
  • nel caso in cui la domanda venisse respinta, il 20.08.2021 occorrerà versare sia la prima che la seconda rata dei contributi fissi, senza alcuna riduzione, né maggiorazione;
  • nel caso in cui, infine, la domanda venisse accolta e, a seguito di ulteriori controlli, risultasse che il beneficio è stato goduto indebitamente, l’INPS procederà al recupero degli importi non versati, maggiorati di sanzioni.

Si ricorda infine che sono in ogni caso esclusi dall’agevolazione gli eventuali contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale, da liquidarsi in sede di dichiarazione dei redditi.

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