NUOVO D.P.C.M DEL 25.10.2020 – LE MISURE PREVISTE
Decorrenza
Le disposizioni che seguono conservano la loro validità dal giorno 26.10.2020 al giorno 24.11.2020.
1 – Spostamento delle persone
Salvo i casi legati a esigenze lavorative, di studio, situazioni di necessità, motivi di salute, svolgimento di attività o fruizione di servizi non sospesi, è fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati.
2 – Scuola e utilizzo della Didattica a distanza
- Per i servizi educativi per l’infanzia e per l’attività educativa legata al primo ciclo di istruzione (ossia scuole materna, elementari e medie) la attività didattica continuerà a svolgersi in presenza.
- Per quanto riguarda le scuole superiori verrà adottata invece una percentuale di didattica a distanza pari al 75% delle attività (quindi una percentuale pari al 25% di presenza su tutto il territorio nazionale).
3 – Misure per le attività dei settori della ristorazione
- E’ consentito lo svolgimento delle attività dei servizi di ristorazione (pub, gelaterie, bar, ristoranti, pasticcerie) dalle ore 05.00 sino alle ore 18.00.
- Non sono previsti limiti di orario invece rispetto all’attività di ristorazione interna agli alberghi e alle altre strutture ricettive, limitatamente ai propri clienti soggiornanti.
- Il consumo al tavolo è consentito per un numero massimo di quattro persone per tavolo. E’ consentito un numero maggiore nel caso in cui il tavolo sia formato da tutte persone conviventi.
- Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie è sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio e, sino alle 24.00, quella con asporto. E’ vietata la consumazione sul posto o nelle vicinanze.
- Sono consentite le attività del catering e delle mense su base contrattuale, purchè venga garantita la distanza di sicurezza tra persone di almeno un metro.
- Non subiscono limitazioni gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande situati negli ospedali, negli aeroporti, nelle aree di servizio e rifornimento carburante site all’interno di autostrade.
- Infine, non ci dimentichiamo di rispettare il “coprifuoco” dettato eventualmente dalle Regioni: dalle ore 23.00 in Campania e Sicilia, dalle ore 24.00 nel Lazio e in Calabria.
4 – Palestre e piscine
- Le attività di piscine, palestre, centri termali, centri natatori, centri benessere sono sospese, fatta eccezione per i seguenti casi:
– le prestazioni di cui sopra vengano erogate e rientrino nei livelli principali di assistenza, nel rispetto dei protocolli di sicurezza;
– attività dei centri culturali, ricreativi e sociali.
- La attività sportiva di base e la attività motoria in genere svolta presso circoli sportivi, pubblici o privati, sono consentite nel rispetto delle norme del distanziamento sociale conformemente alle linee guida emanate dall’Ufficio dello Sport e sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana.
5 – Spettacoli, feste, cinema, teatri, sale da ballo
- Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale da concerto, teatrali, cinematografiche, nonché in altri spazi all’aperto.
- Sono sospese le attività che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo, nonché in locali assimilati, al chiuso ovvero all’aperto.
- Non sono consentite le feste nei luoghi all’aperto o al chiuso, comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
6 – Sagre, fiere e congressi
- Sono vietate le fiere, le sagre e altri analoghi eventi.
- Sono consentite le fiere di carattere nazionale e internazionale, purchè vengano adottati protocolli di sicurezza e gli stessi siano validati dal Comitato tecnico-scientifico in base alle misure organizzative parametrate alle caratteristiche dei luoghi, alle dimensioni e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare le distanze di un metro.
- Sono consentiti i convegni, congressi, altri eventi purchè si svolgano con la modalità a distanza.
7 – Sale giochi
- Sono sospese le attività svolte da casinò, sale bingo, sale scommesse e sale giochi.
8 – Chiusura strade/piazze
- Le autorità locali possono chiudere strade o piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento dopo le ore 21.00.
9 – Allenamenti e competizioni sportive
- Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni disciplina e ordine, svolti in luoghi pubblici o privati.
- Sono consentite le sedute di allenamento degli atleti agonisti e le competizioni riguardanti sport individuali e di squadra riconosciuti dal CIP, dal CONI, dalle Federazioni nazionali rispettive, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali all’aperto senza la presenza di pubblico, ovvero all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, il tutto nel rispetto dei protocolli emanati dalle Federazioni sportive rispettive.
- Con riferimento agli sport di contatto, lo svolgimento degli stessi è vietato, salvo il caso delle competizioni dilettantistiche, professionistiche, a livello nazionale e nel rispetto dei protocolli emanati dalle Federazioni nazionali rispettive.
- Sono sospese le scuole, le attività sportive dilettantistiche di base e l’attività formativa di avviamento riguardanti gli sport di contatto, nonché tutte le competizioni e le attività correlate agli sport di contatto aventi carattere amatoriale-ludico.
10 – Ingressi contingentati nei locali pubblici
- I locali aperti al pubblico e gli esercizi commerciali devono esporre all’ingresso un cartello che evidenzi il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno del locale stesso, sulla base dei protocolli vigenti.
11 – Utilizzazione di mascherina tra non conviventi in casa
- All’interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi, è fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza di almeno un metro ed è “raccomandata” l’utilizzazione dei DPI.
- E’ raccomandato non ricevere in casa persone diverse dai conviventi, salvo il caso di necessità e urgenza o comprovate esigenze lavorative.
12 – Concorsi pubblici e privati
- Sono sospese le procedure concorsuali private e pubbliche, fatta eccezione per i casi in cui venga effettuata una valutazione dei candidati in maniera telematica o su base curriculare. Da tale sospensione vengono esclusi i concorsi per personale sanitario o della protezione civile.
- Vengono fatte salve le procedure in corso e quelle per le quali esistono specifici protocolli organizzati e validati dal CTS.
13 – Parchi divertimento
- Sono sospese le attività dei parchi divertimento e tematici;
- Sono consentiti gli accessi di ragazzi e bambini a luoghi destinati allo svolgimento di attività ricreative, ludiche, anche non formali, al chiuso, all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con l’obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.
14 – Impianti sciistici
- Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici. Possono essere utilizzati solamente da atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni, al fine di consentire la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni.
- Gli impianti sono aperti agli sciatori di tipo amatoriale purchè vengano adottate linee guida da parte dalla Conferenza delle Regioni e dalle Province autonome e validate dal Comitato Tecnico Scientifico, volte a evitare aggregazioni di persone.